Giovedì 4 giugno 2026
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condominio

18 ottobre 2012
Domanda 18 ottobre 2012
Siamo un condominio di 8 condomini. Accediamo al condominio attraverso una strada di proprietà di terzi sulla quale abbiamo una servitù di passo. Poi entriamo sulla strada di nostra proprietà e poi nel nostro corsello condominiale.
Attualmente sul primo tratto di strada non di nostra proprietà si sono formate delle buche enormi 1 mt di diametro e profonde più di venti cm.
Il buon senso ha suggerito ad alcuni di fare un preventivo per la sistemazione.
E' da considerare che tutta la strada è gravata da servitù anche per terzi esterni al condominio.
Tutti informati si decide di sistemare, spese a carico di ogni famiglia del condominio e dei terzi esterni.
Totale 1530 euro + iva da dividere in 15.
A decisione verbale accordata, 3 condomini non vogliono pagare e pretendono di fare intervenire un'impresa che nessuno vuole.
QUESITO:
Considerata l'urgenza e la pericolosità sia per pedoni e mezzi per la presenza di buche, considerato che alla fine sul condominio 5 con la maggioranza millesimale sono d'accordo su 8 e sull'intervento generale di 15 famiglie 12 sono d'accordo, possiamo chiedere all'amministratore di intervenire lui e dare il consenso per le opere?
Si potrebbe considerare una spesa necessaria e non prorogabile, di importo esiguo per il condominio (parliamo di 123 euro a famiglia del condominio) per le quali potrebbe decidere l'amministratore?
Può l'amministratore dire che non è di sua competenza in quanto fuori dalla proprietà?
Se il nostro diritto è la servitù, l'amministratore non dovrebbe intervenire per fare in modo che il condominio abbia il suo diritto garantito?
Grazie
Mara, da Oggiono (LC)

Risposta ADUC
dando per scontata l'urgenza e la necessita' di intervento, l'assemblea, a maggioranza, da' mandato all'amministratore per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del tratto in oggetto, avendo cura che lo stesso debba comunicare preventivamente questa volonta' alla proprieta' del tratto e ad ogni altro soggetto che di esso detiene il diritto di passaggio, consentendo un tempo di risposta per eventuali e motivate adesioni, condizioni e/o opposizioni, tuttavia richiamandoli al concorso delle spese previste.
Il rifiuto dell'amministratore deve essere adeguatamente motivato e rientrare nell'ambito del mandato conferito (ved. scheda sui poteri dell'amministratore http://avvertenze.aduc.it/condominio/poteri+dell+amministratore+condominio_16178.php )
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