Cara ADUC
Condominio
Domanda
10 novembre 2008
Sono proprietario di un appartamento mansardato al 2° piano di un condominio di 24 appartamenti. Contrariamente a quanto disposto dall'assemblea condominiale ho realizzato un abbaino sul tetto sovrastante di dimensioni 30x50 cm per poter utilizzare al meglio l'appartamento, e fronteggiare il caldo persistente ed usufruire di un soppalco realizzato in legno e quindi rimovibile. Ora in seguito al rifacimento del tetto l'amministratrice mi ha intimato di chiudere l'abbaino, dicendomi che lo avrebbe fatto richiudere con l'inizio dei lavori. Faccio presente che il mio vicino di casa ne ha realizzati 2 di abbaini circa 20 anni fa, condonati a livello comunale ma anch'essi non autorizzati dall'assemblea condominiale. Nel verbale d'assemblea del 2006 era stata inserita al proposito una frase recante la dicitura: si ribadisce il divieto ad aprire nuove aperture sul tetto condominiale, e con il prossimo rifacimento del tetto tutte le aperture esistenti (abbaini) verranno richiuse.
Ora vuol far richiudere solo il mio abbaino dicendo che il mio vicino è in regola perché lo ha condonato, contravvenendo così alla delibera condominiale di cui sopra. Vorrei un vostro parere per una mia futura iniziativa.
Faccio presente che nel regolamento condominiale è così riportato:
Sono vietate non solo le innovazioni, ma anche le modificazioni alle cose comuni, di cui all'art.1102 del C.C. non preventivamente consentite dall'assemblea ecc.
Preciso che il regolamento era quello fatto dal costruttore e si riferiva ad un intero complesso immobiliare fatto di circa 10 palazzine.
Fatemi sapere come debbo comportarmi.
Grazie
Luciano, da Villa Adriana - Tivoli - Roma (RM)
Ora vuol far richiudere solo il mio abbaino dicendo che il mio vicino è in regola perché lo ha condonato, contravvenendo così alla delibera condominiale di cui sopra. Vorrei un vostro parere per una mia futura iniziativa.
Faccio presente che nel regolamento condominiale è così riportato:
Sono vietate non solo le innovazioni, ma anche le modificazioni alle cose comuni, di cui all'art.1102 del C.C. non preventivamente consentite dall'assemblea ecc.
Preciso che il regolamento era quello fatto dal costruttore e si riferiva ad un intero complesso immobiliare fatto di circa 10 palazzine.
Fatemi sapere come debbo comportarmi.
Grazie
Luciano, da Villa Adriana - Tivoli - Roma (RM)
Risposta ADUC
per quanto riguarda la sua parte, per quello che ci scrive, potrebbe avere torto. Per il suo vicino,invece, stante la situazione piu' complessa (lungo tempo trascorso, atti di condono ecc.)bisognerebbe leggere le carte per comprendere con certezza se ha torto o meno.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
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