Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Condominio villette a schiera

2 marzo 2015
Domanda 2 marzo 2015
Una cooperativa a proprietà divisa ha realizzato delle villette a schiera composte da palazzine con quattro unità immobiliari ciascuna. Le palazzine sono attaccate fra di loro, anche se leggermente sfalsate le une dalle altre, formando, alla vista, un’unica stecca.
Sono di proprietà comune ed indivisibile degli abitanti una stessa palazzina solamente l’area su cui sorge, il solaio di copertura le fondazioni, le strutture portanti e l’estetica della facciata. Sono, invece, di proprietà comune ed indivisibile di tutte le palazzine (e quindi dei singoli proprietari) solamente il collettore di scarico della fognatura e il collettore di scarico delle acque meteorioche.
Dovendo la cooperativa predisporre il regolamento di condominio si chiede, nell’ottica di voler ridurre al minimo le gestioni condominiali:
1. E’ necessario costituire un condominio per ciascuna palazzina? Nell’affermativa, poiché ogni palazzina è formata da quattro appartamenti (quindi meno di otto), è possibile evitare la nomina di un amministratore?
2. Per la gestione dei beni comuni a tutte le palazzine,
ovvero solamente i due collettori, è necessario costituire un supercondominio? Nell’affermativa, l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore scatta se si supera il numero di otto appartamenti o di otto palazzine?
Ringrazio per l’attenzione che vorrete dedicare al mio quesito e porgo distinti saluti
Gennaro, da Manfredonia (FG)

Risposta ADUC
crediamo che nell'elenco delle cose comuni a tutte le palazzine potrebbe anche comprendersi il decoro comune delle facciate dell'intero complesso (colore dei muri, degli infissi, apposizione di tende, ecc); cio' potrebbe convincere l'assemblea costituzionale ad approvare un regolamento che vincoli (o al contrario, liberi) le singole palazzine a precise clausole da rispettare. Dunque sara' l'assemblea a decidere irreversibilmente il destino istituzionale del/i condominio/i.
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