Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Condominio- suddivisione spese tra alienante e compratore

17 ottobre 2008
Domanda 17 ottobre 2008
Salve, spero possiate aiutarmi, ho acquistato un appartamento nel gennaio 2008. Nel dicembre 2005 era stato deliberato il bilancio con un debito da parte dei precedenti proprietari del mio appartamento per circa 2500 euro. L'amministratore da allora ha dato le dimissioni. Il nuovo amministratore nominato quest'anno mi ha informata che spetta a me, ora pagare tale debito di cui ero tra l'altro assolutamente all'oscuro prima dell'acquisto.
So che secondo l'Art. 63 II comma chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato, solidalmente (art.1292 c.c.) con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente (la vendita) ma l'amministratore mi ha detto che la situazione del mio condominio è molto particolare, in quanto la normativa fa riferimento ad una situazione amministrativa regolare (assemblee di rendiconto una volta l'anno o al massimo ogni due anni visto che questo è il termine massimo entro cui l'amministratore dovrebbe presentare i bilanci ed i condomini attivarsi anche giudizialmente qualora non lo faccia). Nel nostro caso dice che l'amministratore vecchio non ha fatto più questo dal 2005 quindi non essendo una situazione regolare, la norma non è applicabile.
Dice che devo pagare io perchè tale obbligazione rientra tra quelle cosiddette propter rem (il debito si consolida sull'immobile e non sulla persona proprio per garantire la possibilità di recupero da parte dei creditori).
Gli ho anche risposto che la Corte ha affermato che l'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse; pertanto, nel caso di alienazione di un appartamento, obbligato al pagamento dei tributi e' il proprietario nel momento in cui la spesa viene deliberata (Corte di Cassazione Sez. II civ., sentenza del 2/09/2008, n. 22034).
Spetta davvero a me pagare?
Aiutatemi, grazie.
Ida, da Roma (RM)

Risposta ADUC
per capire fino in fondo la portata di quella sentenza bisogna leggere il suo testo per intero. In ogni caso, se nel suo atto d'acquisto non c'è scritto nulla relativamente a questa questione, fino a che non è chiarita la reale portata della sentenza che ha citato, la situazione è incerta ed il suo amministratore potrebbe agire nei suoi confronti.
----------------
Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →