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Condominio - spese ascensore

11 febbraio 2009
Domanda 11 febbraio 2009
Un complesso condominiale di nuova costruzione (fine 2007) consta di 3 corpi edilizi -ciascuno dotato di corpo scale autonomo- e di 12 appartamenti. Uno solo di questi è dotato anche di ascensore e serve 6 unità su 3 piani, oltre al piano garage comune servito anche dalle altre scale.
Il regolamento condominiale "contrattuale" citato nei rogiti rimanda - per la ripartizione spese ascensore - alla tabella millesimale di gestione che ripartisce le spese in 50% secondo il piano e 50% secondo proprietà, senza altro specificare.
Le spese (ordinarie, straordinarie e forza motrice) vengono ripartite secondo tale ed "unica" tabella.
L'ascensore, poiché è accessibile direttamente dall'esterno, senza che vi sia un androne di ingresso comune, è dotato di chiave in possesso dei soli 4 condomini che ne fanno uso (le altre 2 unità di sono al p.terra).
Chiedo se la ripartizione delle spese è conforme alle leggi vigenti
e in caso contrario quali criteri e con quali modalità si possono adottare.
Francesco, da Bressanone (BZ)

Risposta ADUC
essendoci un regolamento contrattuale, la spesa non deve essere ripartita in modo conforme alla legge (cioè agli artt. 1123 e 1124) in quanto tutti i condomini, sottoscrivendo il regolamento, hanno accettato la deroga al criterio legale.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
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