Cara ADUC
Condominio si' o no!
Domanda
4 luglio 2015
Salve, il quesito è sulla obbligatorietà o meno di considerare l'esistenza di fatto di un condominio.
Scenario: 10 proprietari di altrettante abitazioni praticamente indipendenti (5 gruppi di due abitazioni orizzontali, ognuna delle quali comprendente una parte di giardino privato), che sono anche comproprietari della zona comune tra tutti gli edifici, la quale è definita al catasto da una specifica particella, menzionata anche nell'atto di rogito. Questa situazione è scaturita da una precedente cooperativa edilizia, chiusa quando le singole unità abitative sono state trasferite ai singoli proprietari.
Problema: Alcuni dei proprietari si rifiutano di partecipare alla spesa della illuminazione della parte comune, forti del fatto che una zona di questa particella comune è servita dalla pubblica illuminazione, e vogliono considerarsi in una situazione di NON CONDOMINIO mettendo in discussione l'esistenza stessa del condominio.
Quesito: Premesso che tre anni fa, con verbale condominiale (che allego, privato dei nominativi, per ovvi motivi di riservatezza) si è stabilito che a turno i condomini assumessero il ruolo di capocondomino, oggi, alla luce della nuova legge, è pensabile che ci si possa sottrarre alla realtà di far parte di un condominio, con tutto quel che ne consegue?
Ho dato la mia disponibilità ad assumere il ruolo di amministratore, vorrei quindi aver chiare le idee prima di imbarcarmi in una avventura 'pericolosa'. Vi ringrazio in anticipo. Cordiali saluti.
Antonino, da Santa Caterina Villarmosa
Scenario: 10 proprietari di altrettante abitazioni praticamente indipendenti (5 gruppi di due abitazioni orizzontali, ognuna delle quali comprendente una parte di giardino privato), che sono anche comproprietari della zona comune tra tutti gli edifici, la quale è definita al catasto da una specifica particella, menzionata anche nell'atto di rogito. Questa situazione è scaturita da una precedente cooperativa edilizia, chiusa quando le singole unità abitative sono state trasferite ai singoli proprietari.
Problema: Alcuni dei proprietari si rifiutano di partecipare alla spesa della illuminazione della parte comune, forti del fatto che una zona di questa particella comune è servita dalla pubblica illuminazione, e vogliono considerarsi in una situazione di NON CONDOMINIO mettendo in discussione l'esistenza stessa del condominio.
Quesito: Premesso che tre anni fa, con verbale condominiale (che allego, privato dei nominativi, per ovvi motivi di riservatezza) si è stabilito che a turno i condomini assumessero il ruolo di capocondomino, oggi, alla luce della nuova legge, è pensabile che ci si possa sottrarre alla realtà di far parte di un condominio, con tutto quel che ne consegue?
Ho dato la mia disponibilità ad assumere il ruolo di amministratore, vorrei quindi aver chiare le idee prima di imbarcarmi in una avventura 'pericolosa'. Vi ringrazio in anticipo. Cordiali saluti.
Antonino, da Santa Caterina Villarmosa
Risposta ADUC
condominio o no, se effettivamente è necessaria l'illuminazione, la maggioranza potrà imporre alla minoranza di partecipare alle spese. Anche se non fosse da considerarsi condominio, valgono infatti le norme sulla comunione (artt. 1100 e ss. del codice civile). Quindi, convocazione assemblea con all'ordine del giorno installazione illuminazione sulle parti comuni. Se la maggioranza qualificata di cui all'art. 1108 (maggioranza dei partecipanti che rappresentino almeno 2/3 del valore della cosa comune), la delibera è vincolante anche per la minoranza.
Se invece non riuscite a raggiungere i 2/3, l'unico modo per imporre l'illuminazione è fare una causa, dimostrando che l'illuminazione è necessaria (es., per motivi di sicurezza).
Ai sensi dell'art. 106, con una maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno metà del valore della cosa comune, può essere votato un regolamento e nominato un amministratore della cosa comune.
Se invece non riuscite a raggiungere i 2/3, l'unico modo per imporre l'illuminazione è fare una causa, dimostrando che l'illuminazione è necessaria (es., per motivi di sicurezza).
Ai sensi dell'art. 106, con una maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno metà del valore della cosa comune, può essere votato un regolamento e nominato un amministratore della cosa comune.
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