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Cara ADUC

Condominio, riparto spese ordinarie e spese straordinarie

15 marzo 2008
Domanda 15 marzo 2008
Vorrei portare in primo piano un argomento mai demodè riguardante l'ancestrale diatriba relativa alle spese condominiali. Abito in una palazzina di nuova costruzione composta da due piani terra, due piani primo e e due piani secondo e sono proprietario di uno dei due appartamenti al secondo piano. Ho letto che Primo Mastrantoni al riguardo spiega che le spese di ordinaria manutenzione, comprensiva di riparazioni, sono ripartite tra tutti i condomini, secondo il criterio di ripartizione delle spese definito dall'articolo 1124 del Codice Civile, e cioè il 50% in ragione dei millesimi di proprietà degli appartamenti e il 50% in proporzione all'altezza del piano, considerato che chi abita ai piani più alti farà un uso maggiore dell'ascensore. Le spese straordinarie, invece, devono essere ripartite, proporzionalmente ai millesimi, tra tutti i condomini proprietari dell'immobile. Degli stessi criteri di riparto avevo letto in un articolo redatto a cura di Federamministratori Confappi, nel quale tra l'altro si pone in maggior misura l'attenzione sulle spese di manutenzione straordinaria per le quali la maggioranza dei giudici (che nel passare degli anni hanno interpretato il Codice Civile) riguardano non tanto l'uso quanto, appunto, la proprietà. Dello stesso avviso evidentemente non è l'amministratore del mio condominio; nello stabilire infatti un prospetto di riparto della spesa relativa all'acquisto di un combinatore telefonico Gsm per le chiamate di emergenza a corredo dell'ascensore (una spesa di manutenzione straordinaria di adeguamento alle norme di sicurezza) ha stabilito una suddivisione per metà in proporzione ai millesimi di proprietà e per metà in proporzione al livello del piano come se si trattasse, in poche parole, di manutenzione ordinaria. Al che gli ho fatto presente che secondo quanto sopra detto tale ripartizione risulterebbe essere iniqua; se l'ascensore (così come ad esempio le scale) appartiene a tutti, tutti debbono conservarne in vita l'esistenza e la capacità di "funzionare". Pertanto tutti devono essere chiamati a contribuire alle spese, e la ripartizione deve avvenire solo in base ai millesimi di proprietà. Lui invece dice che il tutto è soggetto ad interpretazione giacché il Codice Civile, oltre a non contemplare gli ascensori, non fa alcun riferimento e alcun distinguo tra SPESE ORDINARIE e SPESE STRAORDINARIE. A suo avviso perciò il criterio più giusto da adottare è quello che tiene conto dell'uso e quindi del livello del piano. Davanti alle mie reiterate rimostranze mi ha però detto che, qualora riuscissi a trovare una sentenza di cassazione che definisce l'applicazione dei due criteri di ripartizione, si adeguerebbe anche lui...! Quello che Vi chiedo pertanto è un aiuto che contempli un riferimento normativo o giurisprudenziale (qualora esista!) che regola la materia senza che per questo si debba ricorrere alla libera interpretazione! Questo perché oggi la discussione implica spendere "solo" qualche centinaio di euro, ma tra dieci anni potrebbe riguardare spese molto più onerose che con l'applicazione del suo criterio mi porterebbe un maggior aggravio di spese, sempre e comunque! Resto in attesa di un Vostro cortese riscontro; l'occasione mi è in ogni caso gradita per porgerVi i saluti più cordiali.
Alberigo, da San Cesario Di Lecce (LE)

Risposta ADUC
le consigliamo di rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia per un parere sulla vicenda e per valutare l'opportunita' di impugnare o meno una eventuale delibera dell'assemblea condominiale che decida in senso contrario. ogni caso infatti e' "a se'" e un generico consiglio da parte nostra, senza conoscer bene la situazione particolare, potrebbe essere inutile, oltre che dannoso.
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