Cara ADUC
condominio - riparto spese in deroga alla legge
Domanda
9 luglio 2016
1) L’amministratore e i condomini hanno abrogato in Assemblea (senza che il punto fosse incluso tra i punti all’OdG dell’assemblea) 2 tabelle millesimali (utilizzate in stretta applicazione dei principi di cui agli artt. 1123 e 1124 c.c, delle spese di gestione del condominio):
- la tabella “Millesimi Piano”, che prevedeva i millesimi derivanti dall’applicazione del criterio integrale dell’altezza del piano (art. 1123 cc, comma secondo ; Cass.432/2007 ; Cass. 8657/1996 ) che veniva utilizzata per ripartire le "Spese di pulizia e Luci delle Scale" e "Spese d’uso / di utilizzo dell’Ascensore condominiale (o come definite dalla Giurisprudenza “Spese della Comodità “".
- e la tabella Millesimi “Parti Uguali” con la quale si ripartivano le spese che i condomini avevano liberamente stabilito di suddividere in ugual misura)
Entrambe le 2 tabelle millesimali sopra derivavano da precedenti convenzioni condominiali sottoscritte dai condomini “…per presa visione e accettazione ” sin dal 2004 oltre che adottate e fatte proprie dall’unanimità dei condomini stessi negli anni (nessuno escluso) per FACTA CONCLUDENTIA.
2) Come conseguenza di quanto sopra al punto 1) l'amministratore effettua il riparto delle spese di “pulizia e luci delle scale” applicando erroneamente e senza un accordo unanime di tutti i condomini i criteri dell'art 1124 cc. SEBBENE le spese per l'illuminazione e la pulizia delle scale non si configurano come spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti cioè a preservare l'integrità e a mantenere il valore capitale delle cose (artt. 1123, comma primo e 1124, comma primo, c.c.), MA bensì come spese utili a
permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie; con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base all'uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni in questione, secondo il criterio fissato dall'art. 1123, comma secondo, c.c.". Ciò è confermato anche dalla Cassazione fin dal 1996 (Cass. 432/2007 - Cass. 8657/1996)
3) L’amministratore sta quindi effettuando i riparti spese in deroga alle disposizioni di Legge (art. 1123 C.C.)
4) Con La sentenza della Cassazione, sez. II Civile 18 febbraio 23 marzo 2016, n. 5814, la Suprema Corte stabilisce che le attribuzioni dell'assemblea condominiale, previste dall'art. 1135 cod. civ. sono circoscritte alla verifica e all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge, e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri legali di riparto delle spese, con la conseguenza che deve ritenersi NULLA la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese.
l’ABROGAZIONE delle 2 tabelle Millesimali e la delibera del riparto spese pulizia e luci delle scale effettuata erroneamente dall'amministratore applicando i criteri dell'art 1124 cc. è quindi NULLA?
Cosa consigliate di fare?
Raffaele, da Padova (PD)
- la tabella “Millesimi Piano”, che prevedeva i millesimi derivanti dall’applicazione del criterio integrale dell’altezza del piano (art. 1123 cc, comma secondo ; Cass.432/2007 ; Cass. 8657/1996 ) che veniva utilizzata per ripartire le "Spese di pulizia e Luci delle Scale" e "Spese d’uso / di utilizzo dell’Ascensore condominiale (o come definite dalla Giurisprudenza “Spese della Comodità “".
- e la tabella Millesimi “Parti Uguali” con la quale si ripartivano le spese che i condomini avevano liberamente stabilito di suddividere in ugual misura)
Entrambe le 2 tabelle millesimali sopra derivavano da precedenti convenzioni condominiali sottoscritte dai condomini “…per presa visione e accettazione ” sin dal 2004 oltre che adottate e fatte proprie dall’unanimità dei condomini stessi negli anni (nessuno escluso) per FACTA CONCLUDENTIA.
2) Come conseguenza di quanto sopra al punto 1) l'amministratore effettua il riparto delle spese di “pulizia e luci delle scale” applicando erroneamente e senza un accordo unanime di tutti i condomini i criteri dell'art 1124 cc. SEBBENE le spese per l'illuminazione e la pulizia delle scale non si configurano come spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti cioè a preservare l'integrità e a mantenere il valore capitale delle cose (artt. 1123, comma primo e 1124, comma primo, c.c.), MA bensì come spese utili a
permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie; con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base all'uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni in questione, secondo il criterio fissato dall'art. 1123, comma secondo, c.c.". Ciò è confermato anche dalla Cassazione fin dal 1996 (Cass. 432/2007 - Cass. 8657/1996)
3) L’amministratore sta quindi effettuando i riparti spese in deroga alle disposizioni di Legge (art. 1123 C.C.)
4) Con La sentenza della Cassazione, sez. II Civile 18 febbraio 23 marzo 2016, n. 5814, la Suprema Corte stabilisce che le attribuzioni dell'assemblea condominiale, previste dall'art. 1135 cod. civ. sono circoscritte alla verifica e all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge, e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri legali di riparto delle spese, con la conseguenza che deve ritenersi NULLA la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese.
l’ABROGAZIONE delle 2 tabelle Millesimali e la delibera del riparto spese pulizia e luci delle scale effettuata erroneamente dall'amministratore applicando i criteri dell'art 1124 cc. è quindi NULLA?
Cosa consigliate di fare?
Raffaele, da Padova (PD)
Risposta ADUC
a mio avviso, la delibera in questione è illegittima in quanto l'oggetto della stessa non è stato indicato quale punto posto all'ordine del giorno e, in secondo luogo in quanto non rispetta i criteri previsti dalle norme in materia.
In conseguenza è Suo diritto impugnare la delibera entro 30 giorni dalla sua assunzione presso un Organismo di Conciliazione, depositando istanza ove dovrà narrare l'accaduto e rilevare la contrarietà alle disposizioni del codice civile dettate a riguardo.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
In conseguenza è Suo diritto impugnare la delibera entro 30 giorni dalla sua assunzione presso un Organismo di Conciliazione, depositando istanza ove dovrà narrare l'accaduto e rilevare la contrarietà alle disposizioni del codice civile dettate a riguardo.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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