Cara ADUC
Condominio/richiesta quote non pagate da precedente proprietario dal 2013 al 2017
Domanda
9 settembre 2020
Contesto : supercondominio in Liguria ad Imperia. Dall' anno di
costruzione 2010 allo scorso esercizio il condominio era amministrato
dal direttore dei lavori (di parte) scelto dall’impresa costruttrice.
Una srl ora “ in liquidazione” presso il Tribunale di Imperia.
Dall’ultimo esercizio ( 1.07.2019 al 30.06.2020) è stato nominato un
nuovo amministratore professionale ( uffici ad Imperia). Altro
antefatto dal 2013 al 2017 era stata deliberata la costituzione di
cinque fondi “ straordinari” per pagare spese di sistemazione opere in
teoria dovute dal Costruttore, in pratica mai fatte da costui e prese
in carico dal condominio. Ora il muovo amministratore “pro tempore” ha
evidenziato su richiesta di molti condomini che i Bilanci
2013,2014,2015,2016,2017 erano stati si regolarmente approvati dalle
rispettive assemblee annuali( e non contestati da nessuno), ma
evidenziano ora mancati versamenti solo per le rate dei cinque fondi
straordinari. Nel bilancio di chiusura consuntivo 1.07.2019 al
30.06.2020 il nuovo amministratore riporta il debito delle rate a suo
tempo non versate dal 2013 al 20147. Nel frattempo parte dei 150
condomini ha passato di mano la proprietà dell’appartamento e del box.
Nel mio caso ad esempio ho acquistato nel dicembre 2017 direttamente
dalla società costruttrice. Mi fu data davanti al Notaio rogante
dichiarazione dell’amministratore in cui si diceva = ad oggi il suo
appartamento che acquista non ha in carico rate condominiali arretrate
non pagate. La mia domanda è ora questa: può il nuovo amministratore
chiedere a me ed a quasi tutti i condomini le rate non versate su
fondi di accantonamento costituiti e relativi ad esercizi dal 2013 al
2017 i cui bilanci furono approvati? Se può chiederle a me trascorsi
tre anni dall’acquisto, se non pago solo queste rate arretrate dal
2013 al 2017 può esperire le azioni pignoratizie di recupero a mio
carico? grazie
Antonio, dalla provincia di NO
Antonio, dalla provincia di NO
Risposta ADUC
Per legge chi subentra nei diritti di un condomino , ovvero l'acquirente, è obbligato con questo solidalmente al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente ( art. 63 disp.att.ne cc) Quindi eventualmente lei è obbligato in solido con il venditore solo ai detti oneri (2016 e 2017). Per il 2016 potrà poi rivalersi dul venditore, per gli anni precedenti al 2016 nulla deve in quanto l'amministratore dovrà rivolgersi esclusivamente al precedente proprietario.
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