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Cara ADUC

Condominio -recesso dal contratto di appalto

13 febbraio 2009
Domanda 13 febbraio 2009
Presso il mio condominio si è reso necessario il rifacimento delle canne fumarie, l'amministratore ha, in seguito ad una assemblea, confermato un offerta (restituendola timbrata per accettazione) per l'esecuzione dei lavori ciò è avvenuto circa un anno fa.
I lavori non sono stati ancora eseguiti (per ragioni non imputabili all'azienda appaltatrice). Nel frattempo è emersa una seconda soluzione offerta da un altra società che ci fa risparmiare circa il 25% sul totale.
La prima società ci ha proposto uno sconto massimo del 13% sulla prima offerta ma anche così il prezzo non risulta essere conveniente.
Vorremmo all'unanimità affidare i lavori alla società che ci ha offerto il prezzo più basso, ma l'amministratore sostiene che non è possibile, e se dovessimo recedere dal contratto (che in realtà non riporta nessuna clausola riferita a tempi d'esecuzione o penali, è in pratica un offerta economica ) siamo legalmente costretti a pagare una penale equivalente al costo della sola fornitura di materiale (che ci verrebbe comunque consegnato).
Possiamo recedere dal contratto senza pagare penali che non sono espressamente citate?
Esiste una legge che lo permette posso i riferimenti?
Ringrazio in anticipo per l'attenzione.
Distinti saluti
Andrea, da Pero (MI)

Risposta ADUC
potete recedere dal contratto. Tuttavia, il recesso unilaterale, se non previsto espressamente puo' comportare una richiesta di risarcimento per il mancato guadagno.
Art. 1372 Efficacia del contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Art. 1373 Recesso unilaterale
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
E' salvo in ogni caso il patto contrario.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
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