Cara ADUC
Condominio-impianto fotovoltaico comune
Domanda
6 aprile 2009
Salve, ho il seguente quesito:
nel mio condominio si propone di installare sul tetto un impianto fotovoltaico ad uso collettivo per abbassare i consumi delle parti comuni (illuminazione comune, ascensori e forza motr. della centrale termica).
1- Come vanno ripartiti i costi? Per condomino in parti uguali oppure per millesimi di proprietà?
2- Io sono proprietario e locatore e mi troverei nella situazione di "dover" pagare per la miglioria ma a beneficiarne sarebbe poi l'inquilino in quanto le spese che verranno diminuite sono tra le voci del riparto spese condominiali a lui addebitate dall'amministratore. Come va gestita correttamente questa particolare situazione?
Mauro, da Imola (BO)
nel mio condominio si propone di installare sul tetto un impianto fotovoltaico ad uso collettivo per abbassare i consumi delle parti comuni (illuminazione comune, ascensori e forza motr. della centrale termica).
1- Come vanno ripartiti i costi? Per condomino in parti uguali oppure per millesimi di proprietà?
2- Io sono proprietario e locatore e mi troverei nella situazione di "dover" pagare per la miglioria ma a beneficiarne sarebbe poi l'inquilino in quanto le spese che verranno diminuite sono tra le voci del riparto spese condominiali a lui addebitate dall'amministratore. Come va gestita correttamente questa particolare situazione?
Mauro, da Imola (BO)
Risposta ADUC
1 - una divisione vale l'altra, anche se quella con le tabelle millesimali rende piu' "giustizia".
2 - valgono le eventuali disposizioni contrattuali, ma se il contratto e' prima del 1998, veda quest'articolo, ora abrogato, della legge 27-07-1978, n. 392
Art. 23
Riparazioni straordinarie
Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l'immobile. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti.
2 - valgono le eventuali disposizioni contrattuali, ma se il contratto e' prima del 1998, veda quest'articolo, ora abrogato, della legge 27-07-1978, n. 392
Art. 23
Riparazioni straordinarie
Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l'immobile. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti.
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