Cara ADUC
Condominio - eliminazione barriere architettoniche
Domanda
23 gennaio 2009
buonasera, volevo sapere se è possibile costruire un balcone con scivolo per mia figlia di 11 mesi con una malattia (atrofia spianale recessiva di pito 2) stando in uno stabile di 7 appartamenti tutti proprietari, mio padre mi cede la metà del suo appartamento pagando la concessione il frazionamento e l'accatastamento. Purtroppo io ho l'entrata sul retro su una corte condominiale esterna dove è presente un balcone abusivo, tutto intestato a mia nonna defunta. quindi non è stata pagata la successione e il frazionamento. volevo sapere se servono le firme i tutti i proprietari dello stabile o solo la maggioranza. questo lo volevo sapere perche' due dei proprietari tra quali sono parenti non mi danno il consenso e mi hanno anche insultata. Nel concedermi la vostra attenzione vi ringrazio cortesemente.
Angela, da Villanova Di Gudonia (RO)
Angela, da Villanova Di Gudonia (RO)
Risposta ADUC
la situazione e' controversa coinvolgendo da un lato profili di carattere umano dall'altro edilizio. l'art. 2 della legge 13 del 1989 risolve il suo caso.
Art. 2
1.Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2.Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.
In sostanza, se gli altri non la supportano puo' provvedere da sola, ed a sue spese, con una struttura temporanea.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
Art. 2
1.Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2.Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.
In sostanza, se gli altri non la supportano puo' provvedere da sola, ed a sue spese, con una struttura temporanea.
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