Cara ADUC
Comunione dei beni
Domanda
21 dicembre 2006
Recentemente sono passato dal regime di lavoratore a quello di pensionato. Ho percepito, oltre al TFR, un bonus aziendale e i proventi di un investimento finanziario stipulato fra azienda e sindacato che prevedeva una quota di partecipazione del lavoratore. Desidererei sapere, cortesemente, come questi tre emolumenti entrano nella comunione dei beni e se, eventualmente, ne sono fuori come devono o possono, essere gestiti.
Francesco, da Seregno/Milano
Francesco, da Seregno/Milano
Risposta ADUC
Premesso che la domanda esula dagli obiettivi di Aduc Investire Informati (cogliamo l'occasione per ricordare a lei, ad a tutti i lettori di leggere con attenzione qui clicca qui prima di inviare domande) se i coniugi non stipulano tra di loro alcuna convenzione, ai loro rapporti patrimoniali si applica automaticamente il regime della "comunione dei beni" definita anche "comunione legale". Entrano in comunione ai sensi dell'art. 177 del codice civile:
- i beni acquistati insieme o separatamente durante la vita matrimoniale, salvo quelli di "carattere personale";
- i risparmi di ciascun coniuge, accantonati durante la vita matrimoniale;
- le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da tutti e due coniugi.
Fanno parte del patrimonio comune anche i debiti, sia quelli contratti congiuntamente dai coniugi che quelli contratti separatamente (per il mantenimento della famiglia, l'educazione dei figli ecc.), nonche' i pesi e gli oneri che gravano sui singoli beni al momento dell'acquisto (ad esempio, un'ipoteca sulla casa).
Sono esclusi dalla comunione i beni personali di ciascun coniuge, e cioe' (art. 179 del codice civile):
- i beni di ciascuno esistenti prima del matrimonio;
- i beni che ciascuno ha ricevuto, dopo il matrimonio, per donazione o successione;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o di pensione per invalidita' al lavoro;
- i beni di uso strettamente personale o necessari all'esercizio di una professione;
- i beni acquistati vendendo o dando in cambio i beni personali sopra elencati, purche' all'atto dell'acquisto venga specificato che non entrano nella comunione dei beni.
Le convenzioni matrimoniali sono stipulate alla presenza di un notaio, oppure inserite nell'atto di matrimonio. Normalmente vengono fissate prima delle nozze, ma possono essere concluse o modificate anche durante la vita matrimoniale (fatti salvi, ovviamente, gli effetti prima delle modifiche). Da quanto detto, gli emolumenti che lei ha indicato entrano nella comunione.
- i beni acquistati insieme o separatamente durante la vita matrimoniale, salvo quelli di "carattere personale";
- i risparmi di ciascun coniuge, accantonati durante la vita matrimoniale;
- le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da tutti e due coniugi.
Fanno parte del patrimonio comune anche i debiti, sia quelli contratti congiuntamente dai coniugi che quelli contratti separatamente (per il mantenimento della famiglia, l'educazione dei figli ecc.), nonche' i pesi e gli oneri che gravano sui singoli beni al momento dell'acquisto (ad esempio, un'ipoteca sulla casa).
Sono esclusi dalla comunione i beni personali di ciascun coniuge, e cioe' (art. 179 del codice civile):
- i beni di ciascuno esistenti prima del matrimonio;
- i beni che ciascuno ha ricevuto, dopo il matrimonio, per donazione o successione;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o di pensione per invalidita' al lavoro;
- i beni di uso strettamente personale o necessari all'esercizio di una professione;
- i beni acquistati vendendo o dando in cambio i beni personali sopra elencati, purche' all'atto dell'acquisto venga specificato che non entrano nella comunione dei beni.
Le convenzioni matrimoniali sono stipulate alla presenza di un notaio, oppure inserite nell'atto di matrimonio. Normalmente vengono fissate prima delle nozze, ma possono essere concluse o modificate anche durante la vita matrimoniale (fatti salvi, ovviamente, gli effetti prima delle modifiche). Da quanto detto, gli emolumenti che lei ha indicato entrano nella comunione.
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