Cara ADUC
Comunicazione di variazione contrattuale
Domanda
16 novembre 2017
Buongiorno.
In quale FORMA un operatore di telecomunicazioni deve comunicare la proposta di variazione unilaterale delle clausole contrattuali? E' sufficiente una lettera semplice? E' sufficiente un SMS?
Come avrete certamente notato, la variazione unilaterale del contratto è la grande "invenzione" del 2017, con la quale adesso Tim, Vodafone, Wind, Fastweb, ecc ecc possono farsi beffe del cliente in ogni modo possibile:
passaggio alla fatturazione ogni 4 settimane, invio di nuovi modem costosissimi, e così via (ne vedremo delle belle in futuro).
Ma la mia domanda è: l'Authority avrebbe dovuto stabilire le MODALITA' della comunicazione; ebbene, sapete quali esse sono? Grazie!
Walter, da Milano (MI)
In quale FORMA un operatore di telecomunicazioni deve comunicare la proposta di variazione unilaterale delle clausole contrattuali? E' sufficiente una lettera semplice? E' sufficiente un SMS?
Come avrete certamente notato, la variazione unilaterale del contratto è la grande "invenzione" del 2017, con la quale adesso Tim, Vodafone, Wind, Fastweb, ecc ecc possono farsi beffe del cliente in ogni modo possibile:
passaggio alla fatturazione ogni 4 settimane, invio di nuovi modem costosissimi, e così via (ne vedremo delle belle in futuro).
Ma la mia domanda è: l'Authority avrebbe dovuto stabilire le MODALITA' della comunicazione; ebbene, sapete quali esse sono? Grazie!
Walter, da Milano (MI)
Risposta ADUC
il nuovo sistema delle compagnie telefoniche sembra essere quello di cambiare unilateralmente il piano tariffario ai clienti avvisandoli con un semplice SMS.
La legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
Per ultima è arrivata la legge concorrenza del 2017 che ha riassunto la questione specificando che:
- le spese devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda (o sostenuti per dismettere la linea o trasferire il servizio), RESE NOTE all’utente fin dalla fase precontrattuale di pubblicizzazione dell’offerta e comunicate all’AGCOM (autorità garante per le telecomunicazioni) esplicitando la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
- la stessa regola vale per i contratti che comprendono offerte promozionali, che tra l’altro hanno durata massima di 24 mesi. Gli eventuali costi addebitati devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla sua durata residua.
- i costi di rescissione anticipata così come quelli eventualmente da recuperare relativi all’apparecchiatura in dotazione (telefonino, modem, router, etc.) devono essere riportati sul contratto.
rif. legge 124/2017 art.1 c.41.
Questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
La legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
Per ultima è arrivata la legge concorrenza del 2017 che ha riassunto la questione specificando che:
- le spese devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda (o sostenuti per dismettere la linea o trasferire il servizio), RESE NOTE all’utente fin dalla fase precontrattuale di pubblicizzazione dell’offerta e comunicate all’AGCOM (autorità garante per le telecomunicazioni) esplicitando la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
- la stessa regola vale per i contratti che comprendono offerte promozionali, che tra l’altro hanno durata massima di 24 mesi. Gli eventuali costi addebitati devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla sua durata residua.
- i costi di rescissione anticipata così come quelli eventualmente da recuperare relativi all’apparecchiatura in dotazione (telefonino, modem, router, etc.) devono essere riportati sul contratto.
rif. legge 124/2017 art.1 c.41.
Questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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