Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Comproprietari e millesimi.

31 agosto 2020
Domanda 31 agosto 2020
Buonasera, a seguito della morte di un parente ci ritroviamo con un immobile che appartiene per 1/3 a me e a mia sorella e per 2/3 a mia cugina. Premetto che sia io che mia sorella, siamo proprietari di altri immobili nello stabile. Nella prossima assemblea di condominio saranno trattati argomenti in cui il nostro punto di vista e quello di mia cugina sono diversi. Premetto che io e mia sorella NON abbiamo MAI delegato mia cugina a rappresentarci per l’immobile che appartiene a tutti e 3 e sinceramente non ho mai verificato come sono stati gestiti i millesimi di questo immobile nelle votazioni precedenti (anche perché non sono mai stati trattati argomenti in cui il parere fosse discordante). 1) il voto di mia cugina vale per tutti i millesimi dell’immobile anche se NON le abbiamo detto di essere lei il rappresentante? 2) l’assemblea può essere invalidata per aver utilizzato il totale dei millesimi dell’immobile senza nostra autorizzazione? Grazie
Annmar, dalla provincia di RM

Risposta ADUC
in caso di comproprietà di un bene immobile facente parte del Condomino il voto che può essere espresso in assemblea è unico.
Parimenti colui dei comproprietari che partecipa può esprimere voto valido solo se ha la delega dagli altri, così come la convocazione della stessa deve essere inviata a tutti i comproprietari.
Pertanto, potrà essere espresso legittimamente un voto su una questione posta all'ordine del giorno solo con l'accordo dei comproprietari.
Sul punto, la Giurisprudenza ha stabilito che “In tema di condominio, dal principio contenuto nell'art. 67, comma, 2 Disp. att. c.c., secondo il quale i comproprietari di un piano o porzione di piano compreso in un edificio condominiale hanno diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati, può desumersi che gli eventuali contrasti fra comproprietari sull'assemblea condominiale vanno risolti all'interno del gruppo, di modo che la volontà del rappresentante valga, quale espressione irretrattabile della volontà comune, per tutti, cioè, sia per i proprietari dissenzienti della minoranza, e sia per i rimanenti condomini” (Corte d’Appello di Napoli del 1.3.2019).
In conseguenza, sarà necessario dirimere preventivamente i Vostri contrasti anche mediante l'instaurazione di un procedimento di mediazione.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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