Cara ADUC
Compromesso nullo o annullabite
Domanda
8 maggio 2019
Un contratto preliminare immobiliare (caparra confirmatoria regolarmente versata) che comprende due porzioni di fabbricato una delle quali è risultata non essere nella disponibilità della parte venditrice è nullo o può essere annullato?
Virgilio, dalla provincia di CO
Virgilio, dalla provincia di CO
Risposta ADUC
E' discusso se sia ammissibile il contratto preliminare di vendita di cosa altrui. L'opinione negativa si basa sul fatto che il preliminare, avendo come contenuto un obbligo di contrattare risulterebbe superfluo; il preliminare di vendita, infatti, obbliga il venditore a trasferire la proprietà, cioè produce lo stesso effetto che scaturisce dalla vendita di cosa altrui.
Tale teoria non è accolta dalla dottrina prevalente, perché si basa su argomentazioni del tutto errate; infatti una cosa è dire che dal punto di vista pratico il preliminare di vendita di cosa altrui può risultare superfluo, e una cosa è dire che i due contratti hanno identici effetti. Le due figure, invece, hanno effetto del tutto diversi: il preliminare obbliga a stipulare un nuovo contratto di vendita; la vendita di cosa altrui, invece, non obbliga affatto a stipulare un nuovo contratto, anzitutto perché il trasferimento del diritto al compratore può avvenire per vie diverse e in secondo luogo perché nel momento in cui il venditore acquista il diritto dal terzo la proprietà si trasferisce automaticamente al compratore.
Di conseguenza il preliminare di vendita di cosa altrui deve considerarsi valido, e obbliga le parti a concludere un futuro contratto, definitivo, e sempre avente ad oggetto la cosa altrui.
Se il venditore non si adopera per fare acquistare la proprietà del bene all'acquirente, questi può chiedere la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze, e con risarcimento del danno.
Tale teoria non è accolta dalla dottrina prevalente, perché si basa su argomentazioni del tutto errate; infatti una cosa è dire che dal punto di vista pratico il preliminare di vendita di cosa altrui può risultare superfluo, e una cosa è dire che i due contratti hanno identici effetti. Le due figure, invece, hanno effetto del tutto diversi: il preliminare obbliga a stipulare un nuovo contratto di vendita; la vendita di cosa altrui, invece, non obbliga affatto a stipulare un nuovo contratto, anzitutto perché il trasferimento del diritto al compratore può avvenire per vie diverse e in secondo luogo perché nel momento in cui il venditore acquista il diritto dal terzo la proprietà si trasferisce automaticamente al compratore.
Di conseguenza il preliminare di vendita di cosa altrui deve considerarsi valido, e obbliga le parti a concludere un futuro contratto, definitivo, e sempre avente ad oggetto la cosa altrui.
Se il venditore non si adopera per fare acquistare la proprietà del bene all'acquirente, questi può chiedere la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze, e con risarcimento del danno.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti