Cara ADUC
Compensazione delle plusvalenze da SICAV
Domanda
14 settembre 2004
Salve vorrei chiedere conferma se e' vero che la Sicav bper short therm non puo' essere portata in minusvalenza se il cliente detiene presso la banca molte minusvalenze.
La banca mi avrebbe confermato che non andrebbe a compensare le minusvalenze, io ho' qualche dubbio. L'operartore di banca mi continua a dire che bot, cct, sicav, fondi, non possono andare a compensare delle minusvalenze. Quali prodotti tranquilli e non rischiosi si possono portare in compensazione!!!?? Grazie per la collaborazione.
Luca, da Modena
La banca mi avrebbe confermato che non andrebbe a compensare le minusvalenze, io ho' qualche dubbio. L'operartore di banca mi continua a dire che bot, cct, sicav, fondi, non possono andare a compensare delle minusvalenze. Quali prodotti tranquilli e non rischiosi si possono portare in compensazione!!!?? Grazie per la collaborazione.
Luca, da Modena
Risposta ADUC
Le informazioni fornite dalla banca sono corrette per quanto riguarda le Sicav estere ed i fondi di diritto italiano, mentre necessitano di chiarimenti per le obbligazioni. I fondi di diritto italiano effettuano i conteggi fiscali al loro stesso interno e, in caso di riscatto in perdita, al sottoscrittore viene liquidato in contanti anche il credito di imposta maturato e compreso nel valore della quota. I guadagni derivanti da Sicav estere, invece, sono "redditi di capitale" (la stessa categoria delle cedole) quando si guadagna e "redditi diversi" (capital gain) quando si perde. Pertanto, i guadagni non possono andare a compensare le precedenti minusvalenze, in virtu' del divieto di compensazione tra redditi di capitale e redditi diversi. Stesso discorso per le obbligazioni dove, pero', si distingue l'imposta sostitutiva (reddito di capitale) dal capital gain vero e proprio. L'imposta sostitutiva si applica sugli interessi cedolari, sullo scarto di emissione e - per i CTZ - sull'intera differenza tra prezzo di sottoscrizione e importo rimborsato alla scadenza, e si applica agli interessi maturati nel periodo periodo di possesso del titolo. L'ammontare della plusvalenza (o della minusvalenza) da capital gain e' costituito dalla differenza tra il prezzo di cessione, al netto dei redditi maturati ma non riscossi nel corso del periodo di possesso del titolo, ed il prezzo di acquisto, anch'esso al netto dei redditi maturati ma non riscossi sino alla data di acquisto. Le due imposte non sono compensabili tra di loro, quindi solo il capital gain puo' andare a compensare le precedenti minusvalenze. La distizione tra redditi di capitale e redditi diversi complica la vita agli investitori, e non vediamo l'ora sia abolita come da tempo promesso.
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Ha risposto Giuseppe D'Orta
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