Giovedì 4 giugno 2026
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Cittadinanza italiana

31 ottobre 2007
Domanda 31 ottobre 2007
Buongiorno! La legge richiede, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, che non ci sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non sussista separazione legale. Il Consiglio di Stato ha peraltro chiarito che e' sufficiente che tali modificazioni non siano intervenute nel periodo richiesto dalla legge (6 mesi di residenza legale in Italia o 3 anni dalla data del matrimonio), non impedendo l'acquisto della cittadinanza lo scioglimento, l'annullamento, la cessazione degli effetti civili o la separazione intervenuti dopo tale periodo (e, in ipotesi, anche prima della presentazione della domanda). Tale interpretazione e' confermata dalle istruzioni impartite del Ministero dell'Interno con la circolare n. K.60.1 del 6.5.1994. Sappiamo che il decreto di rigetto deve essere MOTIVATO. Quindi vorrei sapere quale motivo di rigetto puo' essere se non ci sono gli ostacoli previsti dall'art. 6, ma la questura ha emesso il suo parere contrario in quando la richiedente non si e' presentata al colloquio (non previsto dalla legge) ed i coniugi hanno residenza diversa (anche se effettivamente convivono) e come richiede la legge nei primi 6 mesi non e' avvenuta la separazione. Pero' la legge dice che il coniuge straniero "acquista" la cittadinanza quindi e' un diritto. In tanto sono passati 2 anni dalla presentazione della domanda e non possono piu' rigettare (v. art.8). Allora la mia domanda e' quale potrebbe essere il motivo di rigetto in questo caso? Deve essere un motivo valido, altrimenti la richiedente puo' rivolgersi al tribunale ed i dirigenti del ministero lo sanno benissimo. Ci sono delle sentenze di questo tipo? Le nuove norme sono gia' in vigore? Ma cmq non possono essere applicati alle richieste presentate prima della riforma, vero? Grazie e cordiali saluti.
Anna

Risposta ADUC
Non vediamo alcun motivo in astratto per il quale le dovrebbero rigettare la cittadinanza, dal momento che i coniugi non devono necessariamente avere una residenza comune. In ogni caso, quando leggera' la motivazione potra' valutare un ricorso avverso l'eventuale rigetto.
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