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Cara ADUC

Citazione davanti al Giudice di Pace - indebito arricchimento per errori nelle tabelle millesimali

11 luglio 2014
Domanda 11 luglio 2014
Il condominio in cui abito risale al 1970 ed è dotato di riscaldamento centralizzato. Circa 10 anni fa, i negozi chiesero il distacco dall'impianto di riscaldamento, ma fu negato in sede assembleare (faccio presente che io votai a favore del distacco). Ne seguì una causa, con vittoria degli stessi negozi perchè sul regolamento di condominio (evidentemente per mero errore) è trascritto che l'impianto è di comproprietà dei singoli appartamenti ed omette di menzionare anche la parola negozi, sebbene questi ultimi fossero da sempre dotati di caloriferi e godessero del riscaldamento come gli appartamenti. Il Giudice ha così dato loro ragione: in particolare, ha dichiarato i negozi non comproprietari dell'impianto e li ha esclusi dalle spese, a partire dal 2009. Per quanto riguarda le spese sostenute dai negozi dal 2004 al 2009, il Giudice non ne ha ordinato il risarcimento da parte del Condominio, perchè non adeguatamente documentate. Successivamente, un proprietario dei circa 7 negozi del condominio ha chiesto durante un'assemblea il risarcimento anche delle spese sostenute dal 2004 al 2009. Non ottenendo risposta favorevole, anche nella considerazione che dopo di lui anche gli altri negozianti avrebbero potuto farsi avanti con la medesima richiesta) ha avviato tentativo di conciliazione avverso ciascun condomino, richiedendo ad ognuno una somma compresa orientativamente tra 50 e 120 euro, poichè, secondo l'avvocato della controparte, ci sarebbe stato indebito arricchimento per effetto delle tabelle millesimali errate che invece comprendevano anche i negozi. I condomini, dopo essersi consultati, hanno ritenuto opportuno non partecipare al tentativo di conciliazione (che avrebbe comportato ad ognuno spese fisse e di avvocato), inviando però tramite raccomandata una lettera che spiegava le ragioni della decisione di non partecipare. Preciso che i negozianti, negli anni, hanno sempre approvato i consuntivi, non partecipando alle relative assemblee. Accade ora che i singoli condomini stanno ricevendo, per la medesima questione, atto di citazione davanti al Giudice di Pace per il mese di ottobre e che l'amministratore ritiene che ognuno si debba difendere personalmente. Ho letto che per liti di questa entità si può comparire dinanzi al Giudice di Pace anche senza difensore, ma mi domando se si possa bloccare il procedimento contattando l'avvocato della controparte per tentare di sanare la lite. Le chiedo un consiglio per chiudere la faccenda cercando di limitare il più possibile le spese, ovvero come procedere qualora Lei, a suo avviso, giudichi la richiesta della controparte senza fondamento. La ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti.
Loretta, da Roma (RM)

Risposta ADUC
se il proprietario del negozio che sta instaurando il nuovo giudizio era parte anche del precedente, essendo la medesima richiesta già stata respinta non può riproporla una seconda volta.
Diversamente, ben può promuovere una azione ex art. 2041 Cod. Civ. (Cass. Civ. n.5690/2011).
Nel Suo caso, ben può contattare l'Avvocato di controparte per vagliare ipotesi transattive.
Qualora, nel frattempo, avesse ricevuto l'atto di citazione può inviarlo per un esame sulla fondatezza dello stesso anche in considerazione della documentazione che sarà allegata al medesimo.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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