Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Chiusura porte di accesso a pianerottolo condominiale ad uso comune da parte di un condomino.

20 settembre 2008
Domanda 20 settembre 2008
Salve,
Il quesito che vi sottopongo è questo:
All'interno di un cortile privato vi sono 4 famiglie proprietarie ognuna delle rispettive abitazioni, inclusa quella dello scrivente. Per accedere alle rispettive abitazioni tre proprietari utilizzano una scala che, dall'ultimo gradino attraverso due porte di ingresso/uscita, permette di passare su di un pianerottolo ad uso comune che affaccia su di un terrazzino di proprietà esclusiva dell'unico proprietario che non usa la scala e il pianerottolo comuni per accedere alla sua abitazione. Ora il proprietario del terrazzino, con l'installazione di un cancello di ferro nelle rispettive porte di accesso al pianerottolo impedisce agli altri aventi il diritto d'uso comune del pianerottolo di accedere alle proprie abitazioni. Per i tre condomini l'accesso alle proprie abitazioni, attualmente, avviene per mezzo di una scala esterna di legno gentilmente concessa da un proprietario avente lui stesso il diritto di passaggio sul pianerottolo. Interpellato, l'autore di tale gesto si è giustificato dicendo che l'ha fatto per motivi di sicurezza, senza precisare però in merito a che cosa e che, comunque, ci farà avere le chiavi per poter aprire i cancelli e passare da una parte all'altra. Da notare però che i due cancelli sono apribili solo dall'interno perché hanno un solo cilindretto posto in un solo lato (perché da un solo lato ?). Inoltre è stata rilevata anche la presenza di un cane piuttosto aggressivo, la cui presenza sul terrazzino a momenti alterni nella giornata, rappresenta un grosso pericolo per chi intende attraversare il pianerottolo da una porta all'altra. Considerato quanto indicato nell'articolo curato da Katia Moscano, nelle sezioni relativa a Uso della cosa condominiale comune e Scale condominiali e quanto precisato nelle diverse sentenze, si chiede di capire se tale proprietario ha violato o non l'art. 1102 in riferimento alla III sentenza (III sentenza. L'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante e' sottoposto dall'art. 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, a rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni, sicche' anche l'alterazione della destinazione della cosa comune, determinato non soltanto dal mutamento della funzione, ma anche dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito dall'art. 1102 c.c.).
Se si qual'è l'iter o la procedura più idonea da attuare nei riguardi di tale proprietario per far rimuovere i cancelli e ripristinare l'accesso al pianerottolo cosi come era all'origine ?
Giuseppe, da Grezzago (MI)

Risposta ADUC
se il pianerottolo è comune, ha sicuramente violato la legge, quanto meno a non dare le chiavi agli altri condomini. Conviene che ne discutiate in assemblea per gli opportuni provvedimenti, o in mancanza di un condominio in senso formale che gli interessati si facciano valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora:
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
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