Cara ADUC
Chiarimento Rsa
Domanda
22 febbraio 2008
Spett.le ADUC
a tutt'oggi ancora non sono riuscito a capire quale sia la mia posizione riguardo al diritto al rimborso della quota sanitaria in RSA.
Mia madre, eta' 78 anni, invalidita' civile al 100% per gravi problemi neurologici, e' stata inserita dalla commissione competente del comune di SCANDICCI, in lista per un posto in RSA nell'ottobre del 2007.
Gia' dal 1/09/2007 e' ospite presso RSA convenzionata S. Francesco di Scarperia, in quanto non era piu' possibile assisterla a casa.
la retta mensile e' di circa 3.000,00 euro.
la pensione piu' l'accompagnamento ammontano a circa 1.400,00 euro mensili.
la cifra da me versata ad integrazione ( praticamente l'equivalente della quota sanitaria) e' quindi di 1.600,00 euro mensili.
Vorrei sapere se la regione doveva cominciare a pagare la quota sanitaria gia' da ottobre del 2007, data della comunicazione del parere favorevole al ricovero in RSA, oppure se, come comunicatomi dal comune di Scandicci, mia madre e' in lista di attesa per un tempo non definito.
Considerato che, dietro mia richiesta all'ufficio competente di Sesto Fiorentino, mi e' stato detto che la lista di attesa attualmente e' di 18 mesi, sono piuttosto preoccupato per le finanze della mia famiglia, in quanto con un semplice calcolo si capisce che l'entita' della somma che dovremo pagare e' notevole (28.800,00 euro) considerato anche che non sono previsti rimborsi di arretrati e neanche agevolazioni fiscali.
Nel caso che effettivamente il rimborso della quota sanitaria dovesse partire dal giorno della comunicazione di tale diritto ( ottobre 2007) vorrei sapere come posso muovermi.
cordiali saluti
Paolo, da Scandicci (FI)
a tutt'oggi ancora non sono riuscito a capire quale sia la mia posizione riguardo al diritto al rimborso della quota sanitaria in RSA.
Mia madre, eta' 78 anni, invalidita' civile al 100% per gravi problemi neurologici, e' stata inserita dalla commissione competente del comune di SCANDICCI, in lista per un posto in RSA nell'ottobre del 2007.
Gia' dal 1/09/2007 e' ospite presso RSA convenzionata S. Francesco di Scarperia, in quanto non era piu' possibile assisterla a casa.
la retta mensile e' di circa 3.000,00 euro.
la pensione piu' l'accompagnamento ammontano a circa 1.400,00 euro mensili.
la cifra da me versata ad integrazione ( praticamente l'equivalente della quota sanitaria) e' quindi di 1.600,00 euro mensili.
Vorrei sapere se la regione doveva cominciare a pagare la quota sanitaria gia' da ottobre del 2007, data della comunicazione del parere favorevole al ricovero in RSA, oppure se, come comunicatomi dal comune di Scandicci, mia madre e' in lista di attesa per un tempo non definito.
Considerato che, dietro mia richiesta all'ufficio competente di Sesto Fiorentino, mi e' stato detto che la lista di attesa attualmente e' di 18 mesi, sono piuttosto preoccupato per le finanze della mia famiglia, in quanto con un semplice calcolo si capisce che l'entita' della somma che dovremo pagare e' notevole (28.800,00 euro) considerato anche che non sono previsti rimborsi di arretrati e neanche agevolazioni fiscali.
Nel caso che effettivamente il rimborso della quota sanitaria dovesse partire dal giorno della comunicazione di tale diritto ( ottobre 2007) vorrei sapere come posso muovermi.
cordiali saluti
Paolo, da Scandicci (FI)
Risposta ADUC
le fonti del diritto della Repubblica Italiana hanno una loro gerarchia: la Carta Costituzionale, le leggi dello Stato, le leggi regionali, in ultimo i Regolamenti comunali. Come appare ovvio, le ultime per essere legittime devono rispettare i principi di quelle da cui discendono;
lo Stato, anche, nelle sue articolazioni locali, può pretendere dai cittadini il concorso alle spese di determinati servizi pubblici solo in forza di una legge : Art. 23 della Costituzione - ".Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
Per quanto riguarda gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti le cui cure rientrano (D.lgs 502/92) nei LEA (livelli Essenziali di Assistenza), lo Stato nel caso che dette cure siano prestate in una RSA, una volta disposto con la Legge 289/02 (art. 54) che i relativi costi sono a carico per il 50% del SSN e per il 50% a carico del Comune con l'eventuale compartecipazione dell'utente in base ai regolamenti regionali o comunali (Come è dato notare l'art. citato parla di utente e non di nucleo familiare), ha stabilito che i richiamati regolamenti regionali o comunali, siano l'attuazione della normativa ISEE prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D,Lgs 130/00. Normativa che, appunto, ribadisce che l'eventuale compartecipazione dell'utente alla quota dovuta dal Comune è calcolata sulla base del valore del suo ISEE personale. Normativa, peraltro, che esclude esplicitamente la possibilità dei Comuni e delle AASSLL di invocare l'art. 433 del C.c. (Tenuti agli alimenti). art 2, comma 6: "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".
Come è noto l'art. 25 della legge 328 a, poi, dato piena attuazione alla normativa di cui sopra.
L'impianto normativo testè citato ha, per la seconda volta in pochi mesi, indotto doverosamente il TAR Toscana ( ordinanza n° 43/08) a ordinare al Comune di Firenze di sospendere con effetto immediato l'art. 7 del contratto che chiama i parenti alla compartecipazione ai sensi dell'art. 433 del c.c.
Alla luce del quadro normativo generale e, in particolare del D.Lgs 502/02 con il quale è stabilito che, le cure prestate agli anziani non autosufficienti, rientrano nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), quindi dovute come pubblico servizio che deve essere garantito a tutti coloro che ne hanno diritto, senza che ciò sia subordinato a fantomatiche graduatorie
Infine, Le segnalo che, con prot. n° 22444 del luglio 07 il Dott. Claudio Filippi, Garante per la protezione dei dati personali, ha ordinato al Comune di Firenze di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lg n° 196/03) che nella fattispecie dispone: " le informazione che possono essere acquisite, al fine di riconoscere le prestazione sociali agevolate erogate a domicilio o in ambiente semiresidenziale e residenziali, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non quelle del nucleo familiare di appartenenza (cfr., TAR Sicilia n° 42/2007).
Per quanto detto, scarichi dal nostro sito l'apposito modulo e chieda il rimborso di quanto pagato ingiustamente:
clicca qui
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento
Gianfranco Mannini
lo Stato, anche, nelle sue articolazioni locali, può pretendere dai cittadini il concorso alle spese di determinati servizi pubblici solo in forza di una legge : Art. 23 della Costituzione - ".Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
Per quanto riguarda gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti le cui cure rientrano (D.lgs 502/92) nei LEA (livelli Essenziali di Assistenza), lo Stato nel caso che dette cure siano prestate in una RSA, una volta disposto con la Legge 289/02 (art. 54) che i relativi costi sono a carico per il 50% del SSN e per il 50% a carico del Comune con l'eventuale compartecipazione dell'utente in base ai regolamenti regionali o comunali (Come è dato notare l'art. citato parla di utente e non di nucleo familiare), ha stabilito che i richiamati regolamenti regionali o comunali, siano l'attuazione della normativa ISEE prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D,Lgs 130/00. Normativa che, appunto, ribadisce che l'eventuale compartecipazione dell'utente alla quota dovuta dal Comune è calcolata sulla base del valore del suo ISEE personale. Normativa, peraltro, che esclude esplicitamente la possibilità dei Comuni e delle AASSLL di invocare l'art. 433 del C.c. (Tenuti agli alimenti). art 2, comma 6: "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".
Come è noto l'art. 25 della legge 328 a, poi, dato piena attuazione alla normativa di cui sopra.
L'impianto normativo testè citato ha, per la seconda volta in pochi mesi, indotto doverosamente il TAR Toscana ( ordinanza n° 43/08) a ordinare al Comune di Firenze di sospendere con effetto immediato l'art. 7 del contratto che chiama i parenti alla compartecipazione ai sensi dell'art. 433 del c.c.
Alla luce del quadro normativo generale e, in particolare del D.Lgs 502/02 con il quale è stabilito che, le cure prestate agli anziani non autosufficienti, rientrano nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), quindi dovute come pubblico servizio che deve essere garantito a tutti coloro che ne hanno diritto, senza che ciò sia subordinato a fantomatiche graduatorie
Infine, Le segnalo che, con prot. n° 22444 del luglio 07 il Dott. Claudio Filippi, Garante per la protezione dei dati personali, ha ordinato al Comune di Firenze di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lg n° 196/03) che nella fattispecie dispone: " le informazione che possono essere acquisite, al fine di riconoscere le prestazione sociali agevolate erogate a domicilio o in ambiente semiresidenziale e residenziali, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non quelle del nucleo familiare di appartenenza (cfr., TAR Sicilia n° 42/2007).
Per quanto detto, scarichi dal nostro sito l'apposito modulo e chieda il rimborso di quanto pagato ingiustamente:
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Gianfranco Mannini
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