Cara ADUC
Cedolare secca per contratto registrato 8.3.2011
Domanda
4 maggio 2011
Cara Aduc,
ho registrato 8 marzo 2011 un contratto di locazione di un appartamento ad uso
stagionale/transitorio dal 10.2.11 al 9.2.12. Volendo optare per la cedolare secca, non devo far niente nel 2011 ma optare in sede di 730/2012 (redditi 2011),come si legge dalla vostra Guida: Quando e come si sceglie?
"Per l'anno 2011, fase transitoria
- si puo' scegliere il nuovo regime di tassazione per tutti i contratti in corso al 7/4/2011, con scadenza anteriore o risolti prima di tale data. Queste le possibilita':
* esercitare la scelta applicando direttamente la nuova tassazione in sede di dichiarazione dei redditi, da presentare nel 2012".
Non mi sembra che sia però esattamente il mio caso. Visto che nel web c'è molta
confusione in proposito, chiederei di avere conferma: anche per me opzione rinviata al 730/2012(redditi 2011) oppure rientro nell'opzione entro il 6.6.2011?
Ringrazio e saluto
Paolo, da Uzzano
ho registrato 8 marzo 2011 un contratto di locazione di un appartamento ad uso
stagionale/transitorio dal 10.2.11 al 9.2.12. Volendo optare per la cedolare secca, non devo far niente nel 2011 ma optare in sede di 730/2012 (redditi 2011),come si legge dalla vostra Guida: Quando e come si sceglie?
"Per l'anno 2011, fase transitoria
- si puo' scegliere il nuovo regime di tassazione per tutti i contratti in corso al 7/4/2011, con scadenza anteriore o risolti prima di tale data. Queste le possibilita':
* esercitare la scelta applicando direttamente la nuova tassazione in sede di dichiarazione dei redditi, da presentare nel 2012".
Non mi sembra che sia però esattamente il mio caso. Visto che nel web c'è molta
confusione in proposito, chiederei di avere conferma: anche per me opzione rinviata al 730/2012(redditi 2011) oppure rientro nell'opzione entro il 6.6.2011?
Ringrazio e saluto
Paolo, da Uzzano
Risposta ADUC
se il contratto e' stato registrato l'8/3 e' palese che lo si debba considerare "in corso" alla data dell'entrata in vigore della riforma, quindi a nostro avviso il suo caso rientra tra quelli per i quali e' possibile esercitare l'opzione in sede di dichiarazione 2012. Se vuole una fonte piu' autorevole a cui riferirsi le riportiamo il testo del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 55394/2011 peraltro da noi utilizzato come fonte per la scheda pratica.
"6.2 Contratti scaduti ovvero già registrati alla data del 7 aprile 2011.
Per i contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero oggetto di risoluzione
volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di registro e di bollo versate e il locatore è tenuto per il periodo d’imposta 2011 al versamento dell’acconto della
cedolare secca, ove dovuto, ai sensi del punto 7.1. L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 ha effetto anche per l’annualità contrattuale decorrente dall’anno 2011."
"6.2 Contratti scaduti ovvero già registrati alla data del 7 aprile 2011.
Per i contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero oggetto di risoluzione
volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di registro e di bollo versate e il locatore è tenuto per il periodo d’imposta 2011 al versamento dell’acconto della
cedolare secca, ove dovuto, ai sensi del punto 7.1. L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 ha effetto anche per l’annualità contrattuale decorrente dall’anno 2011."
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