Cara ADUC
Cause alle banche per conflitto interesse su Parmalat
Domanda
23 gennaio 2005
Che Voi sappiate ci sono al momento cause pendenti in Italia avviate da obbligazionisti Parmalat contro banche sulla base di contestazioni di addebiti inerenti non solo l'aspetto meramente contrattuale, ma anche sulla base della rilevazione di un conflitto d'interessi dovuto al fatto che la banca che ha venduto sul mercato secondario i titoli emessi in Lussemburgo faceva parte del gruppo leader del collocamento e magari la stessa banca in precedenza gia' era stata collocatrice di altre obbligazioni Parmalat e altresi' aveva aperte v/ Parmalat posizioni creditorie per fidejussioni concesse a societa' del gruppo Parmalat?
Grazie.
Elena, da Milano
Grazie.
Elena, da Milano
Risposta ADUC
Di cause intentate sono pieni i tribunali di tutta Italia, cio' che conta sono le sentenze (o comunque i risultati ottenuti, ad esempio tramite transazioni). Se una banca era creditrice di Parmalat e ne collocava le obbligazioni avrebbe dovuto senza dubbio segnalare il conflitto di interesse al cliente. Se non lo ha fatto si puo' chiedere la nullita' della compravendita per violazione dell'articolo 27 del regolamento Consob 11522.
Art. 27
(Conflitti di interessi)
1. Gli intermediari autorizzati vigilano per l'individuazione dei conflitti di interessi. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di piu' servizi o da altri rapporti di affari propri o di societa' del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
3. Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione e' in conflitto di interessi.
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Ha risposto Giuseppe D'Orta.
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Art. 27
(Conflitti di interessi)
1. Gli intermediari autorizzati vigilano per l'individuazione dei conflitti di interessi. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di piu' servizi o da altri rapporti di affari propri o di societa' del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
3. Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione e' in conflitto di interessi.
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Ha risposto Giuseppe D'Orta.
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