Cara ADUC
Cattiva informazione servizio clienti TIM e modifica unilaterale del contratto
Domanda
31 maggio 2018
Spett.le ADUC
la presente per chiedere un consiglio relativamente alla rescissione del contratto con TIM. La prima motivazione è l'errata comunicazione da parte del servizio clienti TIM (contratto TIM SMART Fibra+) relativamente all'addebito delle rate modem, infatti mi era stato detto che se fossi stato già in possesso di un modem adatto al servizio (cosa verificata dal tecnico TIM) non avrei pagato le rate di addebito del modem (del resto mai consegnatomi da TIM). Nell'aprile 2018, quando mi sono accorto nella prima fattura utile, dell'ingiusto addebito ho inviato lettera pec di reclamo a TIM evidenziando l'errore, ma non ho avuto risposta. Ora nella seconda fattura, oltre a continuare l'ingiusto addebito della rata modem (continuo ad usare il mio), TIM mi informa di una modifica unilaterale del contratto. A questo punto vorrei disdire il contratto e cortesemente vi chiedo se sia opportuno e corretto (anche nei confronti di eventuali penali ecc.) inviare contestuale richiesta di rescissione del contratto sia per l'errata comunicazione del servizio clienti relativamente all'addebito del modem (quindi contratto nullo fin dall'inizio) sia per la modifica unilaterale del contratto (quindi a partire dalla seconda fattura)? Ringrazio e porgo cordiali saluti
Andrea (TV)
la presente per chiedere un consiglio relativamente alla rescissione del contratto con TIM. La prima motivazione è l'errata comunicazione da parte del servizio clienti TIM (contratto TIM SMART Fibra+) relativamente all'addebito delle rate modem, infatti mi era stato detto che se fossi stato già in possesso di un modem adatto al servizio (cosa verificata dal tecnico TIM) non avrei pagato le rate di addebito del modem (del resto mai consegnatomi da TIM). Nell'aprile 2018, quando mi sono accorto nella prima fattura utile, dell'ingiusto addebito ho inviato lettera pec di reclamo a TIM evidenziando l'errore, ma non ho avuto risposta. Ora nella seconda fattura, oltre a continuare l'ingiusto addebito della rata modem (continuo ad usare il mio), TIM mi informa di una modifica unilaterale del contratto. A questo punto vorrei disdire il contratto e cortesemente vi chiedo se sia opportuno e corretto (anche nei confronti di eventuali penali ecc.) inviare contestuale richiesta di rescissione del contratto sia per l'errata comunicazione del servizio clienti relativamente all'addebito del modem (quindi contratto nullo fin dall'inizio) sia per la modifica unilaterale del contratto (quindi a partire dalla seconda fattura)? Ringrazio e porgo cordiali saluti
Andrea (TV)
Risposta ADUC
1° se il modem era già suo e non inviato da TIM, lei non doveva e non deve pagare alcuna rata.
2° MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI
Le condizioni contrattuali possono subire modifiche solo se previste dalla legge o dal contratto; al di fuori di questi casi le modifiche possono essere fatte solo se a vantaggio esclusivo del cliente.
In caso di modifica gli operatori devono preavvisare i clienti dando loro la possibilità di recedere senza penali né costi di disattivazione nel caso non siano d'accordo, entro minimo 30 giorni (il termine può anche essere più lungo).
In ogni caso la volontà di recedere deve essere comunicata entro la data di entrata in vigore delle modifiche (contenuta nel preavviso) e in questo caso le nuove condizioni sono inapplicabili.
Per entrambi i motivi, anche se non è tenuto a dirli, può recedere dal contratto senza costi nè penali, poichè La legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
2° MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI
Le condizioni contrattuali possono subire modifiche solo se previste dalla legge o dal contratto; al di fuori di questi casi le modifiche possono essere fatte solo se a vantaggio esclusivo del cliente.
In caso di modifica gli operatori devono preavvisare i clienti dando loro la possibilità di recedere senza penali né costi di disattivazione nel caso non siano d'accordo, entro minimo 30 giorni (il termine può anche essere più lungo).
In ogni caso la volontà di recedere deve essere comunicata entro la data di entrata in vigore delle modifiche (contenuta nel preavviso) e in questo caso le nuove condizioni sono inapplicabili.
Per entrambi i motivi, anche se non è tenuto a dirli, può recedere dal contratto senza costi nè penali, poichè La legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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