Cara ADUC
buoni fruttiferi postali
Domanda
20 luglio 2009
qualche giorno dopo la morte di mio zio, avvenuta l'11 novembre 2007, ho accompagnato mia zia all'ufficio postale del paese per verificare l'entità raggiunta da due buoni fruttiferi, rispettivamente di due e cinque miliomi, intestati ad entrambi i coniugi accesi nel 1985 ed in scadenza nel 2015. Appena saputo della morte di uno dei cointestatari, il funzionario dell'ufficio ci ha detto che assolutamente i buoni dovevano essere interrotti e senza neanche richiederci un certificato di morte, o farci riflettere, ha provveduto ha rivalutare le somme e trasferirle sul libretto.
la domanda è: poteva farlo? il regolamento postale lo prescrive tassativamente? questo zelane funzionario è persegiubile? ma soprattutto questa azione potrebbe essere reversibile? scusate la lunghezza, ma volevo essere sufficentemente chiaro. grazie per il servizio che svolgete, attendo risposta
enzo moscatelli
Enzo , da Roma (RM)
la domanda è: poteva farlo? il regolamento postale lo prescrive tassativamente? questo zelane funzionario è persegiubile? ma soprattutto questa azione potrebbe essere reversibile? scusate la lunghezza, ma volevo essere sufficentemente chiaro. grazie per il servizio che svolgete, attendo risposta
enzo moscatelli
Enzo , da Roma (RM)
Risposta ADUC
il comportamento del funzionario postale non ci sembra corretto.
In primo luogo bisogna verificare chi sono gli eredi dello zio defunto. Gli eredi subentrano nei diritti dello zio.
Non c'è nessun obbligo a liquidare il buono.
Il rimborso avrebbe dovuto essere richiesto da tutti gli aventi causa.
E' possibile che il titolo fosse cointestato ma con firma disgiunta (nel buono dovrebbe esserci la clausola "P.F.R") e quindi il rimborso poteva essere richiesto anche da un singolo cointestatario (ma non in caso di successione).
Se così fosse è possibile che il funzionario, per non aprire le pratiche relative alla successione, abbia fatto finta di non sapere della morte dello zio e avviato la pratica per il rimborso facendola figurare come richiesta solo dalla zia.
In questa ipotesi, sarebbe un comportamento censurabile e bisognerebbe esporre un reclamo formale.
In primo luogo bisogna verificare chi sono gli eredi dello zio defunto. Gli eredi subentrano nei diritti dello zio.
Non c'è nessun obbligo a liquidare il buono.
Il rimborso avrebbe dovuto essere richiesto da tutti gli aventi causa.
E' possibile che il titolo fosse cointestato ma con firma disgiunta (nel buono dovrebbe esserci la clausola "P.F.R") e quindi il rimborso poteva essere richiesto anche da un singolo cointestatario (ma non in caso di successione).
Se così fosse è possibile che il funzionario, per non aprire le pratiche relative alla successione, abbia fatto finta di non sapere della morte dello zio e avviato la pratica per il rimborso facendola figurare come richiesta solo dalla zia.
In questa ipotesi, sarebbe un comportamento censurabile e bisognerebbe esporre un reclamo formale.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti