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Cara ADUC

Bonus per rimborso disservizi di Trenitalia

19 settembre 2008
Domanda 19 settembre 2008
Come molti sapranno la società Trenitalia garantisce ai propri utenti il rimborso parziale del costo del biglietto in caso di grave disservizio. Il rimborso opera, in caso di ritardo, nel modo seguente: il passeggero il cui treno abbia avuto ritardo (segnatamente 25 minuti per treno TBiz, Eurostar Italia AV; 30 minuti di un treno Intercity, Intercity Plus, Eurocity per il percorso nazionale; 60 minuti di un treno Intercity notte o Espresso) è tenuto a richiedere il Bonus entro 30 giorni dalla data del viaggio. La richiesta può essere presentata presso la stazione di arrivo (presso le biglietterie, gli uffici assistenza e informazioni) o inviata per posta allegando il biglietto di viaggio in originale.
Ciò premesso visto il grave ritardo - superiore a 30 minuti - del treno intercity su cui ho viaggiato lo scorso 22 agosto (ritardo tanto grave da farmi perdere la successiva coincidenza) ho deciso di richiedere il rimborso compilando l'apposita richiesta come da regolamento.
La cifra non è irrisoria trattandosi di un treno a lunga percorrenza, con successiva coincidenza, per due viaggiatori adulti a tariffa standard.
La risposta del responsabile dell'uff. Vendita e assistenza Lazio - centro ammissione bonus di Roma è giunta, con mia sorpresa, assai celermente.
Riporto per intero il passaggio fondamentale della lettera in parola tra l'altro priva di qualsiasi timbro o firma anche elettronica: << Gentile cliente [...] non è stato possibile dare corso alla Sua richiesta [...]. Il ritardo maturato in corso di viaggio, PARI A 30 MINUTI, NON SUPERA IL LIMITE DI 30 MINUTI previsto dalla carta dei servizi per il riconoscimento del bonus >>.
Insomma riassumendo. Trenitalia si fa pagare in anticipo il viaggio. In caso di grave disservizio garantisce un bonus ma solo per l'acquisto di altri biglietti e mai superiore al 50%. Fissa arbitrariamente quale sia il grave ritardo. Il rimborso opera solo su richiesta. A richiesta risponde con una lettera senza firma né timbri con cui rifiuta di dare corso alla richiesta perché il ritardo non è superiore al massimo del ritardo consentito.
In altre parole è la stessa società a dichiarare che il proprio ritardo è pari a 30 minuti (in non posso provare il contrario, posso solo dire che il ritardo è superiore e che ho perso).
Chi difende l'utente in questo caso?
E' poi, ha davvero senso affermare che trenta minuti non superano il massimo consentito di 30 minuti?
In realtà argomentando al contrario si può affermare che il rimborso non opera sempre ma solo nei casi stabiliti dalla carta. Ebbene, raggiunti i 30 minuti (come confermato dall'ufficio competente) si raggiunge quel ritardo che consente il rimborso.
Diverso sarebbe stato se i minuti di ritardo fossero stati 29, ma è la stesso ufficio a confermare il grave ritardo.
In ogni caso è indegno che sia l'ufficio ad avere l'ultima parola sulla reale consistenza del ritardo, è un chiaro conflitto d'interessi e comunque il rimborso opererebbe già dopo 30 minuti ed una qualsiasi frazione di secondo. Insomma come tutelarsi?
Aspetto ansioso una seria risposta.
Carlo, da Castel Volturno (CE)

Risposta ADUC
se il ritardo e' nei trenta minuti non ha diritto al rimborso, si' in caso contrario. Se Trenitalia sostiene che il ritardo era nei trenta minuti e lei il contrario, possibilmente con qualche dimostrazione di cio' che lei sostiene, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora: clicca qui
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