Cara ADUC
Bonus fiscale ristrutturazione/mobili
Domanda
6 settembre 2014
Buongiorno,
debbo disturbare, mio malgrado, rivolgendovi un quesito riguardante la mia situazione personale in merito all'argomento in oggetto. Purtroppo non ho ricevuto finora risposte univoche ma solo mere opinioni/interpretazioni personali. Nè i 2 CAF, nè i 2 commercialisti a cui mi son rivolto mi han dato risposte certe. Disturbo voi, chiedendo scusa, nella speranza siate venuti a conoscenza di situazioni analoghe alla mia.
In pratica in famiglia siamo in tre, due coniugi e un figlio maggiorenne, e risiediamo insieme in un immobile in affitto. Lo scorso anno (fine 2013) abbiamo acquistato, non senza sacrifici, un piccolo bilocale per passarci le vacanze estive intestandolo a nostro figlio quale sua prima casa. Potevamo intestarcelo anche noi (non possedendo alcun altro immobile) ma abbiamo ritenuto fosse meglio intestarlo a lui in quanto puo’ agevolmente stabilirvici la residenza. Noi avremmo difficolta’ a farlo in quanto lontana dai nostri luoghi di lavoro(la casa e’ in un’altra Regione). Su questo immobile sono stati eseguiti alcuni lavori di ristrutturazione ed acquistati alcuni mobili. Le fatture sono state intestate a me quale famigliare convivente (ed unico titolare d reddito) ed io ho provveduto ad eseguire i pagamenti tramite bonifico. Qui viene il punto. Nel mio caso l’esplicazione della convivenza si ha sull’immobile in cui noi attualmente risiediamo e, saltuariamente, nella nuova casa di mio figlio per passarci le vacanze essendo quest’ultima perfettamente abitabile (a parte le poche settimane in cui e’ stata oggetto dei lavori). Il quesito e’ ovviamente il seguente: quali contestazioni eventuali possono essere mosse dall’Agenzia preposta al controllo? La formula effettivamente non e’ chiara e si presta ad interpretazioni. Essendo la casetta abitabile, vi e’ stata esplicazione della convivenza ancorche’ per brevi periodi (vacanze), e comunque anche prima dell’inizio lavori. Nasce ora anche un altro problema. Al’approssimarsi del 18 mese dall’acquisto, il ragazzo dovra’ fissare la residenza nel bilocale in quanto, al momento, e’ ancora residente con noi. Questa situazione farebbe perdere automaticamente il requisito della convivenza. A tal proposito ho cercato in lungo e in largo ma non ho trovato traccia di una eventuale tempistica relativamente all’eventuale necessita’ del prolungarsi o meno della convivenza dopo la richiesta del beneficio fiscale. In pratica la casa e’ stata acquistata nell’autunno del 2013 e il lavori eseguiti e terminati nel dicembre del 2013 e la richiesta di benefici fiscali nella dichiarazione Irpef del 2014. A questo punto mi chiedo se, quando mio figlio fissera’ la residenza( che fara’ automaticamente decadere l’esplicarsi della convivenza ), scattera’ automaticamente la perdita del beneficio fiscale relativo alla ristrutturazione.
Mi scuso per la complessita’ del quesito ringraziando anticipatamente per l’attenzione a me riservata. Un cordiale saluto.
Giampiero, da Cesena (FC)
debbo disturbare, mio malgrado, rivolgendovi un quesito riguardante la mia situazione personale in merito all'argomento in oggetto. Purtroppo non ho ricevuto finora risposte univoche ma solo mere opinioni/interpretazioni personali. Nè i 2 CAF, nè i 2 commercialisti a cui mi son rivolto mi han dato risposte certe. Disturbo voi, chiedendo scusa, nella speranza siate venuti a conoscenza di situazioni analoghe alla mia.
In pratica in famiglia siamo in tre, due coniugi e un figlio maggiorenne, e risiediamo insieme in un immobile in affitto. Lo scorso anno (fine 2013) abbiamo acquistato, non senza sacrifici, un piccolo bilocale per passarci le vacanze estive intestandolo a nostro figlio quale sua prima casa. Potevamo intestarcelo anche noi (non possedendo alcun altro immobile) ma abbiamo ritenuto fosse meglio intestarlo a lui in quanto puo’ agevolmente stabilirvici la residenza. Noi avremmo difficolta’ a farlo in quanto lontana dai nostri luoghi di lavoro(la casa e’ in un’altra Regione). Su questo immobile sono stati eseguiti alcuni lavori di ristrutturazione ed acquistati alcuni mobili. Le fatture sono state intestate a me quale famigliare convivente (ed unico titolare d reddito) ed io ho provveduto ad eseguire i pagamenti tramite bonifico. Qui viene il punto. Nel mio caso l’esplicazione della convivenza si ha sull’immobile in cui noi attualmente risiediamo e, saltuariamente, nella nuova casa di mio figlio per passarci le vacanze essendo quest’ultima perfettamente abitabile (a parte le poche settimane in cui e’ stata oggetto dei lavori). Il quesito e’ ovviamente il seguente: quali contestazioni eventuali possono essere mosse dall’Agenzia preposta al controllo? La formula effettivamente non e’ chiara e si presta ad interpretazioni. Essendo la casetta abitabile, vi e’ stata esplicazione della convivenza ancorche’ per brevi periodi (vacanze), e comunque anche prima dell’inizio lavori. Nasce ora anche un altro problema. Al’approssimarsi del 18 mese dall’acquisto, il ragazzo dovra’ fissare la residenza nel bilocale in quanto, al momento, e’ ancora residente con noi. Questa situazione farebbe perdere automaticamente il requisito della convivenza. A tal proposito ho cercato in lungo e in largo ma non ho trovato traccia di una eventuale tempistica relativamente all’eventuale necessita’ del prolungarsi o meno della convivenza dopo la richiesta del beneficio fiscale. In pratica la casa e’ stata acquistata nell’autunno del 2013 e il lavori eseguiti e terminati nel dicembre del 2013 e la richiesta di benefici fiscali nella dichiarazione Irpef del 2014. A questo punto mi chiedo se, quando mio figlio fissera’ la residenza( che fara’ automaticamente decadere l’esplicarsi della convivenza ), scattera’ automaticamente la perdita del beneficio fiscale relativo alla ristrutturazione.
Mi scuso per la complessita’ del quesito ringraziando anticipatamente per l’attenzione a me riservata. Un cordiale saluto.
Giampiero, da Cesena (FC)
Risposta ADUC
sul primo punto osserviamo che, visto come si esprime la normativa e visto il caso, non potrà che trovare delle interpretazioni, così come avviene in tanti altri ambiti. Quel che possiamo dire e' che in questi casi e' bene cercare interpretazioni autorevoli, più che pareri. L'Agenzia delle entrate esamina un caso praticamente uguale al suo con la Risoluzione n.184/2002 approvando la detrazione e condizionandola al fatto che "i lavori siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza". A nostro avviso ciò sembra sufficiente.
Riguardo la seconda domanda, non crediamo che il futuro cambiamento di residenza di suo figlio comprometta la detrazione. Un'altra Risoluzione dell'Agenzia delle entrate infatti (n.136/2002) chiarisce che la convivenza debba sussistere "nel momento in cui si attiva la procedura finalizzata all’esercizio della detrazione, con l’inoltro della comunicazione preventiva di inizio lavori al
competente ufficio dell’Amministrazione finanziaria". Oggi quest'obbligo non c'e' più, ma secondo noi non cambia il concetto, ovvero che non e' necessario che la convivenza prosegua rispetto all'inizio dei lavori, tanto meno mesi dopo. Non crediamo quindi che lei debba preoccuparsi; in ogni caso, se volesse la risposta certa, dovrebbe rivolgere i suoi dubbi direttamente all'Agenzia delle entrate.
Riguardo la seconda domanda, non crediamo che il futuro cambiamento di residenza di suo figlio comprometta la detrazione. Un'altra Risoluzione dell'Agenzia delle entrate infatti (n.136/2002) chiarisce che la convivenza debba sussistere "nel momento in cui si attiva la procedura finalizzata all’esercizio della detrazione, con l’inoltro della comunicazione preventiva di inizio lavori al
competente ufficio dell’Amministrazione finanziaria". Oggi quest'obbligo non c'e' più, ma secondo noi non cambia il concetto, ovvero che non e' necessario che la convivenza prosegua rispetto all'inizio dei lavori, tanto meno mesi dopo. Non crediamo quindi che lei debba preoccuparsi; in ogni caso, se volesse la risposta certa, dovrebbe rivolgere i suoi dubbi direttamente all'Agenzia delle entrate.
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