Cara ADUC
Avere informazione sulla cittadinanza
Domanda
31 marzo 2009
salve
sono mathias. uno straniero sposato a una italiana da 1anno e 4 mesi. ho la residenza a roma e c'ho il domicilio insieme a mia moglie a treviso per motivo di lavoro. per fare la domanda di cittadinanza, sono andato alla prefettura di roma. Non mi hano voluto prendere i documenti, invece mi hano dato un altro appuntamento. Il moi datore di lavore non vuole darmi il permesso. E fra 12 giorni scade il mio certificato di casello giudiciario. Allora ho dovuto inviare tutta la documentazione con la posta racomamdata alla prefettura di roma.
vorrei chiedere se potrei avere una risposta alla domanda di cittadinanza. grazie
Amavi, da Treviso (TV)
sono mathias. uno straniero sposato a una italiana da 1anno e 4 mesi. ho la residenza a roma e c'ho il domicilio insieme a mia moglie a treviso per motivo di lavoro. per fare la domanda di cittadinanza, sono andato alla prefettura di roma. Non mi hano voluto prendere i documenti, invece mi hano dato un altro appuntamento. Il moi datore di lavore non vuole darmi il permesso. E fra 12 giorni scade il mio certificato di casello giudiciario. Allora ho dovuto inviare tutta la documentazione con la posta racomamdata alla prefettura di roma.
vorrei chiedere se potrei avere una risposta alla domanda di cittadinanza. grazie
Amavi, da Treviso (TV)
Risposta ADUC
solitamente le prefetture vanno ad appuntamento. In ogni caso, la legge non prevede che sia presentata di persona (e quindi ammette anche la presentazione via posta). E' il Dpr 362/1994, art. 2, che le citiamo in seguito:
art. 2
1. l'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al ministero dell'interno, ed entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.
2. nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorita' invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento.
3. una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorita' procede a norma del comma 1, seconda parte. qualora l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l'autorita' dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato ed al ministero.
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art. 2
1. l'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al ministero dell'interno, ed entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.
2. nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorita' invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento.
3. una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorita' procede a norma del comma 1, seconda parte. qualora l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l'autorita' dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato ed al ministero.
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