Cara ADUC
per avere i dati delle telefonate di disturbo
Domanda
27 luglio 2007
Cara Aduc, ricevo da molto tempo delle chiamate di disturbo sul mio telefono cellulare e sul telefono fisso della mia abitazione. Tali chiamate sono mute e si ripetono al ritmo di 10-20 al giorno, tutte di seguito e talvolta avvengono anche in piena notte. Come se non bastasse, tali chiamate sono corredate di messaggi SMS intimidatori inviati da telefono pubblico. L'unica speranza che ho è che le chiamate siano partite da qualche telefono cellulare (se è pubblico purtroppo non posso farci nulla), e in tal senso ho chiesto ai gestori telefonici i tabulati delle chiamate in entrata per un periodo di due settimane come indicato dall'art. 127 della legge 196/2003, allegando anche una denuncia contro ignoti effettuata presso un comando dei Carabinieri. La risposta dei gestori è stata categorica: non sono tenuti a fornire documentazioni di chiamate entranti a meno che non ci sia una sentenza di un giudice che ordini diversamente. Effettivamente la legge sembra parlar chiaro.
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalita' di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica e' inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalita' di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e puo' richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati. In particolare il comma 3 indica che questi dati possono essermi comunicati.
Ora cosa dovrò fare? Continuare a subire queste violenze telefoniche e intanto aspettare che la giustizia italiana faccia il suo (lento) corso? Oppure devo denunciare i gestori stessi per violazione della legge sulla privacy? Grazie per l'attenzione.
Walter, da Latina
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalita' di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica e' inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalita' di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e puo' richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati. In particolare il comma 3 indica che questi dati possono essermi comunicati.
Ora cosa dovrò fare? Continuare a subire queste violenze telefoniche e intanto aspettare che la giustizia italiana faccia il suo (lento) corso? Oppure devo denunciare i gestori stessi per violazione della legge sulla privacy? Grazie per l'attenzione.
Walter, da Latina
Risposta ADUC
Dovrebbe intimare loro di fornirle questi dati tramite un raccomandata A/R di messa in mora e, nel caso, proseguire in conciliazione e davanti al giudice per ottenerli: clicca qui
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti