Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

3 e aumento tariffario: messa in mora

6 agosto 2007
Domanda 6 agosto 2007
Gentili Signori, qui di seguito, rimetto copia della lettera raccomadata A/R inviata a H3G in data odierna, con cui viene intimato di non cambiare il piano tariffario.
Vi ringrazio molto per la Vostra disponibilita' e Vi invio cordiali saluti.
Agnese.
-------------------------------------------.
Spett. le H3G Spa Casella Postale 133 00173 Cinecitta' Roma.
p. c. Spett. le Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni.
ADUC - Ass. per i Diritti degli Utenti e Consumatori Oggetto: contestazione legittimita' cambio dei seguenti piani tariffari:.
1. piano tariffario "SUPERTUA", Utenza n. 349/xxx2.
piano tariffario "SUPERTRE", Utenza n. 393/xxx.
3. piano tariffario "SUPERTRE", Utenza n. 393/xxxx.
tutti e tre i piani sono intestati a kkkkkkk.
Spett. le H3G, con la presente si contesta la rimodulazione dei piani tariffari di telefonia mobile "SUPERTUA" e "SUPERTRE" che mi avete notificato nei giorni passati. Le clausole del contratto che consentono questi aumenti da parte Vostra sono vessatorie e quindi nulle.
Nello specifico: 1 - nel contratto sono vessatorie le clausole che prevedono modifiche contrattuali e di servizio. Il Codice del Consumo (d. lgs. 206/2005, art. 33, comma 2, lettera m) individua come vessatorie quelle condizioni che consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso". Giustificato motivo che non compare nel vostro contratto e neppure nel messaggio con cui me ne avete dato comunicazione.
2 - Il Codice del Consumo detta principi generali che regolano il rapporto tra consumatori/utenti privati e gestori/professionisti, incluso quello fra gestori e utenti delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d. lgs. 259/2003), l'utente finale ha il diritto di recedere senza penali in caso di modifiche contrattuali unilaterali quando comunicate entro 30 giorni. Ma questo articolo (peraltro inserito nella sezione "Diritti degli utenti finali" e non gia' in quella dei "Diritti del gestore") non deroga in alcun modo al Codice di Consumo, ed in particolare all'art. 33, comma 2, lettera m). Quest'ultimo e' quindi ad integrazione della norma precedente, e pienamente applicabile alle comunicazioni elettroniche (le uniche eccezioni sono elencate ai commi 3-6) dello stesso articolo). Non solo quindi un preavviso di 30 giorni e possibilita' di recesso senza penali per l'utente (come da Codice delle Comunicazioni elettroniche), ma anche indicazione nel contratto dei "giustificati motivi" per modifiche contrattuali (come da Codice di Consumo).
3 - Il vostro comportamento determina a carico del consumatore un significato squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (d. lgs. 206/2005, art. 33, comma 1).
SI INTIMA pertanto, di non procedere a questa rimodulazione, dandomene comunicazione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente raccomandata, con l'avviso che in difetto si adiranno le vie legali, onde ottenere quanto richiesto nonche' la rifusione del danno subito.
Distinti saluti.
Agnese, da Avezzano/L'Aquila

Risposta ADUC
La ringraziamo della mail che ci ha inviato per conoscenza.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →