Cara ADUC
Attivazione linea telefonica
Domanda
6 dicembre 2017
Salve, ho fatto richiesta per attivare una nuova linea telefonica, però quando è venuto il tecnico Telecom, aprendo la mia presa ha trovato un cavo telefonico che viene dalla centralina sulla facciata del palazzo e attraverso il mio appartamento va nella casa della mia vicina che ha un'utenza attiva. Due fili nella mia forassite non passano e ho provato a farlo presente alla mia vicina, ma lei non vuole spendere i soldi per spostare il cavo. A questo punto vorrei procedere a liberare la mia presa dal suo cavo, però prima magari gli vorrei inviare una lettera di messa in mora.
Vittorio, da Firenze (FI)
Vittorio, da Firenze (FI)
Risposta ADUC
Nell’era della comunicazione pare ormai imprescindibile la presenza di una connessione telefonica in ciascuna abitazione.
Per tale ragione, il legislatore ha ritenuto opportuno dettare disposizioni specifiche in relazione agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed anche a quelli ad uso privato quando, per motivi di pubblico interesse, siano dichiarati di pubblica utilità, attraverso apposito decreto del ministero delle Comunicazioni. La normativa di riferimento è costituita dall’art. 91 del d.lgs. n.259/03, Codice delle comunicazioni elettroniche, il quale prevede che i fili o cavi senza appoggio, destinati all’uso sopra individuato, possano passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture a prospetto. In questi casi è lo stesso secondo comma dell’articolo in questione ad affermare che il proprietario dello stabile interessato dall’eventuale passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, non possa opporsi all’esecuzione dei lavori necessari a soddisfare le esigenze degli inquilini richiedenti l’installazione della rete.
Si tratta di un particolare tipo di servitù (ovvero di un peso imposto su un fondo vicino per migliorare il godimento di un altro fondo), definita coattiva, poiché quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto può essere costituita con sentenza o, nei casi determinati dalla legge, con atto dell'autorità amministrativa (artt. 1032 c.c.). Nel caso di specie, quindi, il vicino di casa sarà tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile dei cavi e, naturalmente, i lavori necessari per installare, riparare o effettuare interventi di mantenimento della linea.
Potrà quindi inviare una lettera di messa in mora al vicino, facendo presente quanto sopra e che in difetto provvederà a sue spese a liberare la forassite dal cavo del vicino.
Qui come fare una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Per tale ragione, il legislatore ha ritenuto opportuno dettare disposizioni specifiche in relazione agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed anche a quelli ad uso privato quando, per motivi di pubblico interesse, siano dichiarati di pubblica utilità, attraverso apposito decreto del ministero delle Comunicazioni. La normativa di riferimento è costituita dall’art. 91 del d.lgs. n.259/03, Codice delle comunicazioni elettroniche, il quale prevede che i fili o cavi senza appoggio, destinati all’uso sopra individuato, possano passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture a prospetto. In questi casi è lo stesso secondo comma dell’articolo in questione ad affermare che il proprietario dello stabile interessato dall’eventuale passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, non possa opporsi all’esecuzione dei lavori necessari a soddisfare le esigenze degli inquilini richiedenti l’installazione della rete.
Si tratta di un particolare tipo di servitù (ovvero di un peso imposto su un fondo vicino per migliorare il godimento di un altro fondo), definita coattiva, poiché quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto può essere costituita con sentenza o, nei casi determinati dalla legge, con atto dell'autorità amministrativa (artt. 1032 c.c.). Nel caso di specie, quindi, il vicino di casa sarà tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile dei cavi e, naturalmente, i lavori necessari per installare, riparare o effettuare interventi di mantenimento della linea.
Potrà quindi inviare una lettera di messa in mora al vicino, facendo presente quanto sopra e che in difetto provvederà a sue spese a liberare la forassite dal cavo del vicino.
Qui come fare una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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