Cara ADUC
assemblea condominiale
Domanda
30 gennaio 2018
pongo i segg. quesiti:
1) ho trovato una divergenza tra le tabelle millesimali ed i millesinmi utilizzati per la ripartizione delle spesa:: in sede di assemlea l'amministratore è tenuto a darmi ua esauriente spiegazione di come sono stati attribuiti gli stessi??
2)varie ed eventuali: ci sono limtazioni agli argomenti da presentare?
ad esempio la installazione di cappottine per la protezione dalla pioggia sulle porte-finestre sprovviste di tetto sporgente?
3)in assemlea è presente anche il venditore in veste di condomino per alcune unità immobiliari detenute e con deleghe altrui: si può configurare un conflitto d'interesse, e qundi tale da rendere annullabile l'assemblea?
4)un condomino ha fatto intervenire un artigiano tramite l'amministratore per regolare la durata di un sensore di illuminazione, a suo giudizio la illuminazione durava troppo: può essere considerato un intervento arbitrario e qundi la spesa ricade su di lui?
5)abbiamo chiesto più preventivi per le pulizie scale: uno di questi era nettamente più conveniente rispetto al costo atttuale; si può attribure una responsabilità all'amministratore per non essersi attivato presso il condominio per prendere una decisione in merito?
cordialmente
Ennio, da Belluno (BL)
1) ho trovato una divergenza tra le tabelle millesimali ed i millesinmi utilizzati per la ripartizione delle spesa:: in sede di assemlea l'amministratore è tenuto a darmi ua esauriente spiegazione di come sono stati attribuiti gli stessi??
2)varie ed eventuali: ci sono limtazioni agli argomenti da presentare?
ad esempio la installazione di cappottine per la protezione dalla pioggia sulle porte-finestre sprovviste di tetto sporgente?
3)in assemlea è presente anche il venditore in veste di condomino per alcune unità immobiliari detenute e con deleghe altrui: si può configurare un conflitto d'interesse, e qundi tale da rendere annullabile l'assemblea?
4)un condomino ha fatto intervenire un artigiano tramite l'amministratore per regolare la durata di un sensore di illuminazione, a suo giudizio la illuminazione durava troppo: può essere considerato un intervento arbitrario e qundi la spesa ricade su di lui?
5)abbiamo chiesto più preventivi per le pulizie scale: uno di questi era nettamente più conveniente rispetto al costo atttuale; si può attribure una responsabilità all'amministratore per non essersi attivato presso il condominio per prendere una decisione in merito?
cordialmente
Ennio, da Belluno (BL)
Risposta ADUC
con la legge di riforma del condominio sono auemtate le incombenze dell'amministratore verso i condomini: dall'obbligo del rendiconto a quello di fornire la documentazione delle sue operazioni; veda gli artt. 1129 e segg.ti C.Civ.
circa il conflitto d'interesse La Corte di Cassazione, il cui orientamento può dirsi uniforme e consolidato, ha affermato, in più occasioni, che “sulla base d'un'interpretazione estensiva dell'art. 2373 c.c. - giustificata dall'identità di ratio e dai notevoli punti d'identità delle due situazioni giuridiche, caratterizzate entrambe dalla posizione conflittuale in cui l'interesse del singolo (socio o condomino) si pone rispetto a quello generale (della società o del condominio) e dell'esigenza d'attribuire carattere di priorità alla tutela di quest'ultimo – […] l'applicabilità, in tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali, del disposto della richiamata norma, riguardante il conflitto d'interessi in materia d'esercizio del diritto di voto del socio nelle deliberazioni assembleari delle società per azioni, enunciando conseguentemente il principio per cui, ai fini del detto computo, non si debba tener conto del voto del condomino (o dei condomini) titolari (in relazione, sempre, all'oggetto della deliberazione) d'un interesse particolare contrastante, anche solo virtualmente, con quello degli altri condomini” (così Cass. n. 10683/02). In pratica, il condomino sarà considerato ai fini della regolare costituzione dell’assemblea ma non potrà partecipare alla votazione in relazione a quei punti nei quali la sua posizione è in conflitto con quella del condominio.
Per gli altri quesiti occorre un approfondimento a parte.
circa il conflitto d'interesse La Corte di Cassazione, il cui orientamento può dirsi uniforme e consolidato, ha affermato, in più occasioni, che “sulla base d'un'interpretazione estensiva dell'art. 2373 c.c. - giustificata dall'identità di ratio e dai notevoli punti d'identità delle due situazioni giuridiche, caratterizzate entrambe dalla posizione conflittuale in cui l'interesse del singolo (socio o condomino) si pone rispetto a quello generale (della società o del condominio) e dell'esigenza d'attribuire carattere di priorità alla tutela di quest'ultimo – […] l'applicabilità, in tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali, del disposto della richiamata norma, riguardante il conflitto d'interessi in materia d'esercizio del diritto di voto del socio nelle deliberazioni assembleari delle società per azioni, enunciando conseguentemente il principio per cui, ai fini del detto computo, non si debba tener conto del voto del condomino (o dei condomini) titolari (in relazione, sempre, all'oggetto della deliberazione) d'un interesse particolare contrastante, anche solo virtualmente, con quello degli altri condomini” (così Cass. n. 10683/02). In pratica, il condomino sarà considerato ai fini della regolare costituzione dell’assemblea ma non potrà partecipare alla votazione in relazione a quei punti nei quali la sua posizione è in conflitto con quella del condominio.
Per gli altri quesiti occorre un approfondimento a parte.
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