Cara ADUC
Assegni circolari prescritti e fondo dormienti
Domanda
24 giugno 2010
A seguito di una vendita di un terreno da parte di una mia zia, il consulente che al tempo seguiva gli affari della zia, aveva ricevuto tre assegni circolari datati 01/12/2005.
Tale assegni, inspiegabilmente, non venivano incassati.
Il 30/04/2010 il consulente mi consegna tali assegni, intestati alla zia, comunicandomi che sono oramai prescritti.
Vorrei sapere:
1) se tali assegni possono essere ancora incassati, e che procedura devo attivare, se io in nome della zia, oppure chi al tempo ha emesso gli assegni, essendoci una prescrizione decennale (a favore mi sembra di chi ha emesso l'assegno);
2) la banca afferma che non può onorarli in quanto i fondi sono stati trasferiti al Ministero dell'economia a seguito dell'emanazione della normativa sui conti correnti ed assegni "dormienti";
3) che azioni posso intraprendere nei confronti del consulente per la negligenza manifestata nel non incassarli.
Ffdce
Tale assegni, inspiegabilmente, non venivano incassati.
Il 30/04/2010 il consulente mi consegna tali assegni, intestati alla zia, comunicandomi che sono oramai prescritti.
Vorrei sapere:
1) se tali assegni possono essere ancora incassati, e che procedura devo attivare, se io in nome della zia, oppure chi al tempo ha emesso gli assegni, essendoci una prescrizione decennale (a favore mi sembra di chi ha emesso l'assegno);
2) la banca afferma che non può onorarli in quanto i fondi sono stati trasferiti al Ministero dell'economia a seguito dell'emanazione della normativa sui conti correnti ed assegni "dormienti";
3) che azioni posso intraprendere nei confronti del consulente per la negligenza manifestata nel non incassarli.
Ffdce
Risposta ADUC
Occorre distinguere i diritti di chi ha chiesto alla banca di emettere l'assegno circolare da quelli del suo beneficiario. Quest'ultimo ha a disposizione tre anni di tempo, a partire dalla data di emissione dell'assegno, per incassarlo. Trascorso detto termine di prescrizione la somma viene devoluta al fondo dei depositi dormienti presso il Ministero dell'Economia ed il beneficiario non ha diritto ad esigerne il rimborso in quanto - stando a ciò che afferma il Ministero - i rapporti prescritti non sono più disponibili. Su questo punto, a dire il vero, potrebbe aprirsi una disputa legale poiché è invece consentito il recupero dal Fondo per i conti correnti ed i libretti di risparmio sebbene anche questi siano soggetti a prescrizione decennale a decorrere dalla data dell'ultimo movimento. Il richiedente l'emissione dell'assegno, invece, può rivolgersi al fondo dei dormienti per recuperare la somma in quanto il suo rapporto con la banca non è soggetto alla prescrizione triennale prevista per il beneficiario, bensì a quella decennale.
E' attivo dallo scorso 14 giugno un numero telefonico 06/85796444 istituito presso la Consap, alla quale è stata affidata la gestione delle richieste di rimborso delle somme affluite al Fondo Rapporti Dormienti. A questo numero è possibile ottenere informazioni ed assistenza sia da parte di coloro i quali hanno già inviato al Ministero l'istanza di rimborso, ad oggi congelata assieme ad altre svariate migliaia di analoghe domande, sia dai tanti interessati che ancora non hanno presentato domanda e desiderano sapere le esatte modalità operative da seguire per accedere ai fondi senza non perdere ulteriore tempo. Ricordiamo che l'elenco dei fondi dormienti è disponibile nel sito web del Ministero dell'Economia all'indirizzo http://depositidormienti.mef.gov.it/2010/
La questione, quindi, potrebbe risolversi agevolmente se chi ai tempi ha pagato con i circolari è disposto a "collaborare" col beneficiario degli stessi. In caso contrario, si può valutare la rivalsa nei confronti del Ministero per la disparità di trattamento di cui sopra.
L'eventuale negligenza del consulente deve essere valutata in base al mandato che aveva ricevuto in origine.
E' attivo dallo scorso 14 giugno un numero telefonico 06/85796444 istituito presso la Consap, alla quale è stata affidata la gestione delle richieste di rimborso delle somme affluite al Fondo Rapporti Dormienti. A questo numero è possibile ottenere informazioni ed assistenza sia da parte di coloro i quali hanno già inviato al Ministero l'istanza di rimborso, ad oggi congelata assieme ad altre svariate migliaia di analoghe domande, sia dai tanti interessati che ancora non hanno presentato domanda e desiderano sapere le esatte modalità operative da seguire per accedere ai fondi senza non perdere ulteriore tempo. Ricordiamo che l'elenco dei fondi dormienti è disponibile nel sito web del Ministero dell'Economia all'indirizzo http://depositidormienti.mef.gov.it/2010/
La questione, quindi, potrebbe risolversi agevolmente se chi ai tempi ha pagato con i circolari è disposto a "collaborare" col beneficiario degli stessi. In caso contrario, si può valutare la rivalsa nei confronti del Ministero per la disparità di trattamento di cui sopra.
L'eventuale negligenza del consulente deve essere valutata in base al mandato che aveva ricevuto in origine.
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