Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Ascensore

13 marzo 2014
Domanda 13 marzo 2014
Buon giorno, sono Primo Dalla Noce, risiedo ad Ascoli Piceno, abito al piano rialzato di una palazzina di otto appartamenti. Il Sig. Roberto abita al secondo piano ed ha la mamma in età molto avanzata e, sembrerebbe, non più in grado di accudire a se stessa. Il Sig. Roberto sta proponendo, portando come sostegno la legge sui disabili, l’istallazione di un ascensore. La tecnica sarebbe quella del taglio delle scale, riducendole dai attuali 110, 120 cm. a soli 80 cm. Tale soluzione mi danneggerebbe sia fisicamente, ho le spalle di quasi 60 cm. che monetariamente vedendo svalutare il mio appartamento, al contrario l’istallazione di un ascensore rivaluterebbe il suo. Io ho proposto che l’ascensore venga installato sul retro dell’immobile dove c’è uno spiazzo condominiale privato con posti macchina dei condomini. Quindi non c’è nessuna limitazione, nessun danno estetico, l’ascensore verrebbe inglobato nell’edificio e ci sarebbe un oggettivo rinforzo strutturale, ma il Sig. Roberto, solo perché deve spostare la lavatrice, cosa che, dovrei fare anche io, non è della stessa idea. La domanda è questa: mi posso imporre adducendo oggettive motivazioni di danneggiamento sia estetico che strutturale nonché monetario o sono obbligato ad accettare una decisione condominiale, che per ora non c’è, sconsiderata? E se tale decisione condominiale verrà ad esserci quali azioni dovrei intraprendere per oppormi? Nella speranza di una Sua cortese risposta La saluto cordialmente.
Primo, da Ascoli Piceno (AP)

Risposta ADUC
in caso di innovazioni della cosa comune riguardanti la legge 13/89 (eliminazione barriere architettoniche) e' sufficiente l'approvazione della maggioranza degli intervenuti, anche in 2a convocazione. Lei puo' far valere le sue motivate ragioni solo in assemblea (anche proponendo soluzioni alternative), purche' gli interventi in questione non debbano arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, alterare il decoro architettonico, rendere alcune parti dell’edificio condominiale inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino; in questi casi gli interventi possono essere approvati solamente da tutti i condomini, all’unanimità.
Qui le ns schede: http://sosonline.aduc.it/scheda/condominio+guida_21395.php e
http://sosonline.aduc.it/scheda/eliminazione+barriere+architettoniche+contributi_20769.php
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