Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Articolo 55

14 marzo 2009
Domanda 14 marzo 2009
Buongiorno!
Scrivevo per chiedere precisazioni in merito all'articolo riportato in oggetto.
Vi spiego brevemente la storia:
Ho firmato un contratto (nel mio posto di lavoro, dove si trovavo un agente della compagnia) per un cellulare di una nota compagnia telefonica italiana in comodo d'uso, contratto per cui avrei dovuto caricare la sim consegnata di almeno 30 euro al mese per 30 mesi.
Subito appena consegnato il telefono, non trovandomi bene, ho deciso di avvalermi del diritto di recesso che al momento della firma del contratto mi hanno detto che era valido 10 giorni dalla consegna del telefono.
Ho contattato l'operatore e ho pertanto restituito il telefono nei modi e nei tempi da loro chiesti, inviando tutta la documentazione richiesta.
Sono comunque continuate ad arrivarmi fatture, alle quali rispondevo, ogni volta, con tutta la documentazione che spiegava che avevo restituiti il telefono...etc..
Qualche mese fa sono stato contattato dalla societa' di recupero crediti per conto della societa' di telefonia, e ho deciso di aprire un contenzioso con la Corecom della mia regione.
Ora pero si è fatto vivo un avvocato, sempre a nome della societa' di telefonia, dicendomi che, siccome sono passati piu' di 30 giorni da quando è stato aperto il contenzioso, loro hanno deciso di andare avanti, proponendomi una riduzione delle cifra da pagare.
Io nel contratto ho firmato una clausola che rimandava all'ARTICOLO 55 (specifico inoltre che insieme al contratto mi è stato consegnato un foglio con scritto che se volevo potevo avvalermi del diritto di recesso anticipato entro 10 giorni senza nessuna spesa).
L'avvocato al telefono mi ha detto che avendo firmato quell'articolo non potevo piu' avvalermi del diritto di recesso... (cosa che comunque nel momento dell'acquisto non mi era stata assolutamente detta, nemmeno quando ho contattato l'operatore per la restituzione del telefono..)
Voi cosa mi consigliate? Cosa dice di preciso l'articolo?
Secondo Voi ho qualche possibilita' di vincere la causa o mi conviene pagare ora prima che la cifra aumenta??
Grazie tante
Silvia, da San Colombano Al Lambro (MI)

Risposta ADUC
l'articolo 55 del Codice del consumo (immaginiamo si riferisca a questa legge) prevede dei casi di esclusione della facolta' di recedere:
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Se tuttavia il servizio le e' stato in effetti disattivato, riteniamo che il gestore non possa pretendere i pagamenti. La telefonata del legale non costituisce una formale messa in mora, dunque vale come un tentativo di accordo. Se le dovessero arrivare lettere raccomandata, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di diffida:
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