Cara ADUC
Articolo 51 comma 6 Codice del Consumo: migrazione senza firma del contratto!
Domanda
27 maggio 2016
Spettabile ADUC,
premetto di aver già letto un vostro articolo al riguardo
http://www.aduc.it/articolo/codice+consumo+contratti+conclusi+al+tele
fono_23511.php.
Avrei bisogno, però, di ulteriori chiarimenti visto nemmeno l'AGCOM è stata molto chiara (si veda l'Allegato A alla delibera n. 519/15/CONS).
In sostanza a seguito di una registrazione telefonica, ove effettivamente aderivo ad un'offerta Voce e ADSL propostami da Telecom, il mio numero migrava da Infostrada a Telecom (dapprima solo il servizio Voce poi anche l'ADSL) senza che io ricevessi informazioni al riguardo. Forte della previsione normativa, ed anche delle rassicurazione dell'operatore TIM, attendevo copia del contratto cartaceo al mio domicilio, consapevole che la linea non
sarebbe mai migrata senza il mio consenso scritto.
Purtroppo così non è stato: nonostante non abbia mai ricevuto alcuna conferma scritta, nemmeno in formato digitale, a fine dicembre 2015 la mia linea migrava in TIM, e in un primo momento mi veniva attivato solo il servizio Voce mentre l'ADSL per circa 2 mesi continuava a fatturarmela Infostrada. Io me ne sono reso conto nel mese di gennaio, al ricevimento della prima fattura, a seguito della quale ho iniziato ad inoltrare numerosi reclami.
Senza dilungarmi troppo, da ultimo ho chiesto (oltre agli indennizzi) che mi venisse recapitata copia del contratto cartaceo, così da poterla sottoscrivere semmai dovessi accettare le condizioni. Nel frattempo però ritengo di non dover pagare alcunché a TIM, e difatti non sto pagando, proprio perché io non sono vincolato dal contratto visto che gli accordi erano diversi. Ho anche specificato che nel caso in cui non dovessi ricevere copia del contratto entro 15 giorni il rapporto in essere si intende risolto di diritto per loro grave
inadempimento.
Vorrei capire se la mia interpretazione dell'art. 51 comma 6 del Codice del Consumo sia corretta, e se nel frattempo ci sono state pronunce da parte di giudici o Autorità competenti.
Grazie mille
Michele, da Salerno (SA)
premetto di aver già letto un vostro articolo al riguardo
http://www.aduc.it/articolo/codice+consumo+contratti+conclusi+al+tele
fono_23511.php.
Avrei bisogno, però, di ulteriori chiarimenti visto nemmeno l'AGCOM è stata molto chiara (si veda l'Allegato A alla delibera n. 519/15/CONS).
In sostanza a seguito di una registrazione telefonica, ove effettivamente aderivo ad un'offerta Voce e ADSL propostami da Telecom, il mio numero migrava da Infostrada a Telecom (dapprima solo il servizio Voce poi anche l'ADSL) senza che io ricevessi informazioni al riguardo. Forte della previsione normativa, ed anche delle rassicurazione dell'operatore TIM, attendevo copia del contratto cartaceo al mio domicilio, consapevole che la linea non
sarebbe mai migrata senza il mio consenso scritto.
Purtroppo così non è stato: nonostante non abbia mai ricevuto alcuna conferma scritta, nemmeno in formato digitale, a fine dicembre 2015 la mia linea migrava in TIM, e in un primo momento mi veniva attivato solo il servizio Voce mentre l'ADSL per circa 2 mesi continuava a fatturarmela Infostrada. Io me ne sono reso conto nel mese di gennaio, al ricevimento della prima fattura, a seguito della quale ho iniziato ad inoltrare numerosi reclami.
Senza dilungarmi troppo, da ultimo ho chiesto (oltre agli indennizzi) che mi venisse recapitata copia del contratto cartaceo, così da poterla sottoscrivere semmai dovessi accettare le condizioni. Nel frattempo però ritengo di non dover pagare alcunché a TIM, e difatti non sto pagando, proprio perché io non sono vincolato dal contratto visto che gli accordi erano diversi. Ho anche specificato che nel caso in cui non dovessi ricevere copia del contratto entro 15 giorni il rapporto in essere si intende risolto di diritto per loro grave
inadempimento.
Vorrei capire se la mia interpretazione dell'art. 51 comma 6 del Codice del Consumo sia corretta, e se nel frattempo ci sono state pronunce da parte di giudici o Autorità competenti.
Grazie mille
Michele, da Salerno (SA)
Risposta ADUC
la sospensione del pagamento e' giustificata solo se ha inoltrato un formale reclamo tramite raccomandata AR, con specifico riferimento alle eventuali inadempienze del gestore, durante o in seguito della registrazione telefonica; le consigliamo anche di approfondire il problema qui di seguito nella ns scheda pratica:
http://sosonline.aduc.it/scheda/telefonia+internet+tv+pagamento+regole+diritto_11332.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/telefonia+internet+tv+pagamento+regole+diritto_11332.php
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