Cara ADUC
Arretrati condominiali in assenza di bilancio
Domanda
11 settembre 2015
Nel dicembre 2010 ho acquistato un appartamento
Nel febbraio 2013 l'assemblea condominiale (nel frattempo cambiata) approva un bilancio consuntivo relativo agli anni 2008-2012.
Questo credo sia il problema più grosso. Quando ho acquistato non sapevo che per gli anni 2008-2010 non esisteva un bilancio.
Da questo bilancio risultano 3.600 euro di arretrati a mio carico.
Specifico si tratta di spese ORDINARIE: quote condominiali, acqua.
Contatto la precedente proprietà che rifiuta di pagare sostenendo che anche loro non sapevano degli arretrati.
Credo che sia vero, anche perchè l'appartamento me lo hanno venduto le figlie (per procura) di un padre ormai incapace di intendere e di volere.
Rifiutano anche di spartire le spese
Alla fine di fronte al pre-avviso di un decreto ingiuntivo da parte
dell'amministrazione condominiale (e quindi di altri 700 euro a mio carico)
decido di pagare i 3.600 euro
Chiedo ora consiglio
Mi conviene cercare di recuperare i soldi dalla precedente proprietà tramite causa legale? O rischio troppo, cioè di pagare anche le spese legali?
C'è un qualche riferimento -anche in rete- all'orientamento prevalente della magistratura in casi del genere?
Il problema grosso mi sembra il fatto che la somma in questione è sì riferita a consumi che io non ho mai fatto, ma è stata rendicontata a consuntivo quando io ero condomino
Grazie
Oreste, da Picciano (PE)
Nel febbraio 2013 l'assemblea condominiale (nel frattempo cambiata) approva un bilancio consuntivo relativo agli anni 2008-2012.
Questo credo sia il problema più grosso. Quando ho acquistato non sapevo che per gli anni 2008-2010 non esisteva un bilancio.
Da questo bilancio risultano 3.600 euro di arretrati a mio carico.
Specifico si tratta di spese ORDINARIE: quote condominiali, acqua.
Contatto la precedente proprietà che rifiuta di pagare sostenendo che anche loro non sapevano degli arretrati.
Credo che sia vero, anche perchè l'appartamento me lo hanno venduto le figlie (per procura) di un padre ormai incapace di intendere e di volere.
Rifiutano anche di spartire le spese
Alla fine di fronte al pre-avviso di un decreto ingiuntivo da parte
dell'amministrazione condominiale (e quindi di altri 700 euro a mio carico)
decido di pagare i 3.600 euro
Chiedo ora consiglio
Mi conviene cercare di recuperare i soldi dalla precedente proprietà tramite causa legale? O rischio troppo, cioè di pagare anche le spese legali?
C'è un qualche riferimento -anche in rete- all'orientamento prevalente della magistratura in casi del genere?
Il problema grosso mi sembra il fatto che la somma in questione è sì riferita a consumi che io non ho mai fatto, ma è stata rendicontata a consuntivo quando io ero condomino
Grazie
Oreste, da Picciano (PE)
Risposta ADUC
per quanto concerne i rapporti con il Condominio vige il principio della cosiddetta ambulatorietà passiva sulla base del quale l'acquirente di un immobile può essere chiamato a rispondere dei debiti del suo dante causa in solido.
In ordine ai rapporti tra compratore e venditore è operante il principio della personalità delle obbligazioni, per cui l'acquirente risponde delle obbligazioni sorte dal momento della stipula dell'atto di compravendita, ovvero da quando ha assunto egli stesso la veste di condomino.
Pertanto, a mio avviso, legittimamente potrà rivolgere al venditore richiesta di rimborso di quanto corrisposto in sua vece, opportunamente documentando le somme corrisposte, il lasso temporale ed il titolo (bilancio consuntivo).
In proposito, a conferma di quanto esposto, vi è, tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione n.10235/2013 nonchè art.63 comma 4 dip. att. del Codice Civile.
----------------
Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
In ordine ai rapporti tra compratore e venditore è operante il principio della personalità delle obbligazioni, per cui l'acquirente risponde delle obbligazioni sorte dal momento della stipula dell'atto di compravendita, ovvero da quando ha assunto egli stesso la veste di condomino.
Pertanto, a mio avviso, legittimamente potrà rivolgere al venditore richiesta di rimborso di quanto corrisposto in sua vece, opportunamente documentando le somme corrisposte, il lasso temporale ed il titolo (bilancio consuntivo).
In proposito, a conferma di quanto esposto, vi è, tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione n.10235/2013 nonchè art.63 comma 4 dip. att. del Codice Civile.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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