Cara ADUC
Argentina: informazioni da fornire prima dell'investimento
Domanda
1 marzo 2005
OBBLIGAZIONI ARGENTINA: In un'eventuale causa alla banca sarebbe rilevante il fatto che nel proporre l'investimento, il funzionario non ha fatto rilevare che l'argentina era gia' andata in default alcuni anni prima? Cosa di non poco conto, visto che se un cliente e' protestato, la prima cosa che la banca va a vedere per concedere un prestito e' proprio quello? Io, se l'avessi saputo, non vi avrei investito, detto col senno del poi. La copia del documento dei rischi da me sottoscritto deve riportare una data antecedente all'acquisto delle obbligazioni in parola, o puo' essere firmato anche dopo?. Il fatto che come ha detto l'on. Benvenuto i prospetti indicavano chiaramente che le obbligazioni erano destinate ad investitori istituzionali, l'averli successivamente riversati per 14.000 miliardi ai risparmiatori, non comporta alcuna responsabilita'? Se le banche si stavano riempiendo di queste obbligazioni nei loro portafogli, non c'e' una responsabilita' di un organo vigilante, possibilmente da chiamare in causa, che avrebbe dovuto dire: Ehi, banche, e' ora di darci una regolata con queste obbligazioni, visto il default di pochi anni prima? Grazie.
Paolo, da Jesi/Ancona
Paolo, da Jesi/Ancona
Risposta ADUC
Si sta facendo una grande confusione sugli obblighi delle banche nella negoziazione delle obbligazioni argentine.
Ai sensi del Regolamento Consob 11522 art. 28 c. 2:
"Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento".
Quindi e' evidente che l'intermediario avrebbe dovuto fornirle tutte le informazioni utili.
Il problema e' come si dimostra che questo non e' stato fatto.
Molto probabilmente la banca rispondera' che le ha consegnato il documento sui rischi generali negli investimenti in strumenti finanziari e con questo riterra' di aver assolto ai proprio obblighi.
In sostanza, se l'unica contestazione che si muove alla banca e' quella di non aver detto che l'argentina avava gia' avuto un default, riteniamo che sarebbe assai azzardato avviare un'azione legale.
Il fatto poi che le obbligazioni erano destinate ai soli investitori professionali e' un argomento, a nostro giudizio, privo di pregio specialmente se l'obbligazione e' stata negoziata successivamente all'emissione.
Sul punto riteniamo che sia utile leggere la recente sentenza del tribunale di Monza che trova a questo indirizzo: clicca qui
Quanto alla responsabilita' degli organi di vigilanza, per quello che vale, riteniamo che vi siano forti responsabilita' ma non tanto per il fatto che gia' c'era stato un default, quanto per il fatto che una cosi' forte negoziazione di questi titoli con destinatari investitori non professionali avrebbe dovuto far accendere qualche campanello di allarme.
Ai sensi del Regolamento Consob 11522 art. 28 c. 2:
"Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento".
Quindi e' evidente che l'intermediario avrebbe dovuto fornirle tutte le informazioni utili.
Il problema e' come si dimostra che questo non e' stato fatto.
Molto probabilmente la banca rispondera' che le ha consegnato il documento sui rischi generali negli investimenti in strumenti finanziari e con questo riterra' di aver assolto ai proprio obblighi.
In sostanza, se l'unica contestazione che si muove alla banca e' quella di non aver detto che l'argentina avava gia' avuto un default, riteniamo che sarebbe assai azzardato avviare un'azione legale.
Il fatto poi che le obbligazioni erano destinate ai soli investitori professionali e' un argomento, a nostro giudizio, privo di pregio specialmente se l'obbligazione e' stata negoziata successivamente all'emissione.
Sul punto riteniamo che sia utile leggere la recente sentenza del tribunale di Monza che trova a questo indirizzo: clicca qui
Quanto alla responsabilita' degli organi di vigilanza, per quello che vale, riteniamo che vi siano forti responsabilita' ma non tanto per il fatto che gia' c'era stato un default, quanto per il fatto che una cosi' forte negoziazione di questi titoli con destinatari investitori non professionali avrebbe dovuto far accendere qualche campanello di allarme.
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