Cara ADUC
Argentina, e’ il caso di agire legalmente?
Domanda
5 dicembre 2003
Con la presente sono a chiederVi gentilmente se e' il caso che mia madre faccia un ricorso per quanto afferente all'oggetto. Infatti a mia madre anni fa furono proposti dei titoli della repubblica argentina, furono consigliati per l'alto rendimento, ma non fu specificato il rischio. Dicendo che erano titoli riservati alla migliore clientela. Mia madre non e' una sprovveduta, ma si fido' della persona che gli aveva consigliato i titoli, visto che la conosceva da anni.
Successivamente mia madre non fu neanche contattata quando si intravedeva una grave crisi. Mia madre in seguito parlo' con il bancario dell'istituto di credito chiedendo se era il caso di disinvestire e la risposta fu sempre la medesima cioe', che era meglio non vendere visto che il valore del titolo era a 90 e si rischiava di perdere anche il capitale (era molto meglio vendere a 90 allora).
Quando ci fu il default il bancario non era piu' il responsabile e passo la responsabilita' ad un'altra persona, che dispiaciuta dell'accaduto non era in grado di spiegare niente a mia madre riguardo al comportamento del collega precedente, ed al riguardo di cosa era meglio fare.
Alla luce di quanto sopra vi chiedo cortesemente se e' il caso che mia madre, citi in giudizio la banca o chi altri.
RingraziandoVi anticipatamente colgo l'occasione per porgere distinti saluti.
Successivamente mia madre non fu neanche contattata quando si intravedeva una grave crisi. Mia madre in seguito parlo' con il bancario dell'istituto di credito chiedendo se era il caso di disinvestire e la risposta fu sempre la medesima cioe', che era meglio non vendere visto che il valore del titolo era a 90 e si rischiava di perdere anche il capitale (era molto meglio vendere a 90 allora).
Quando ci fu il default il bancario non era piu' il responsabile e passo la responsabilita' ad un'altra persona, che dispiaciuta dell'accaduto non era in grado di spiegare niente a mia madre riguardo al comportamento del collega precedente, ed al riguardo di cosa era meglio fare.
Alla luce di quanto sopra vi chiedo cortesemente se e' il caso che mia madre, citi in giudizio la banca o chi altri.
RingraziandoVi anticipatamente colgo l'occasione per porgere distinti saluti.
Risposta ADUC
La sua storia, purtroppo, e' simile a quella di molte altre persone cadute in questa problematica.
E' molto difficile poter dare un parere sull'opportunita' di fare un'azione legale contro la banca senza conoscere nel dettaglio il suo caso.
Possiamo fornirle solo informazioni generali come le seguenti.
Le leggi attualmente in vigore dettano regole molto stringenti per gli intermediari finanziari a favore dei risparmiatori. Molto spesso, purtroppo, queste regole non sono conosciute e vige ancora l'idea che le banche abbiamo i migliori avvocati del monto e che sia impossibile vincere in tribunale contro di loro.
Non e' piu' cosi'.
I criteri generali ai quali gli intermediari finanziari devono attenersi sono sanciti dall'art. 21 del d.lsg 58/98 il quale dice: Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
E' importante comprendere che queste disposizioni non sono mere indicazioni programmatiche, ma disposizioni vincolanti e stringenti. La CONSOB ha emanato un regolamento attuativo, avente forza di legge, che specifica nel dettaglio attraverso quali procedure questi principi devono essere applicati (maggiori dettagli: Operazioni finanziarie strampalate: cosa dice la legge?-http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=48955). Tra l'altro questo regolamento e' stato oggetto di una recente proposta di modifica (operativa, probabilmente, a partire dal 2004) che renderà ancora piu' stringenti questi principi.
Gia' da adesso, in parole semplici, la banca non puo' eseguire operazioni finanziarie che siano contrarie al profilo di rischio del cliente a meno che il cliente non abbia autorizzato espressamente a fare l'operazione pur avendo la banca indicato per iscritto che l'operazione e' inadeguata. Questa e' una garanzia molto forte per il cliente. La banca, inoltre, non puo' fare operazioni in conflitto di interesse con il cliente arrecando un danno economico, neppure se ha indicato per iscritto il fatto che l'operazione era in conflitto di interessi.
Una cosa molto importante da sapere e' che nella cause di risarcimento danni contro gli intermediari finanziari vige l'inversione dell'onere dalla prova. Spetta cioe' all'intermediario finanziario dimostrare di aver agito correttamente seguendo tutte le stringenti disposizioni previste dalla legge e non al cliente dimostrare che la banca non ha esercitato la necessaria diligenza e perizia.
Dal punto di vista legale, questo e' uno strumento molto forte nelle mani dei risparmiatori. Strumento del quale la maggioranza ignora l'esistenza.
In sintesi, ripetiamolo, e' possibile far causa alla banca in tutti quei casi nei quali la banca ha disposto operazioni contrarie al proprio profilo di rischio (quello che e' stato indicato nell'apposito documento o, in assenza di questo, che era desumibile dalle informazioni in possesso della banca) oppure in conflitto di interessi e che, per tale conflitto, hanno arrecato un danno economico che non si sarebbe verificato qualora l'operazione non fosse stata in conflitto di interessi.
E' molto difficile poter dare un parere sull'opportunita' di fare un'azione legale contro la banca senza conoscere nel dettaglio il suo caso.
Possiamo fornirle solo informazioni generali come le seguenti.
Le leggi attualmente in vigore dettano regole molto stringenti per gli intermediari finanziari a favore dei risparmiatori. Molto spesso, purtroppo, queste regole non sono conosciute e vige ancora l'idea che le banche abbiamo i migliori avvocati del monto e che sia impossibile vincere in tribunale contro di loro.
Non e' piu' cosi'.
I criteri generali ai quali gli intermediari finanziari devono attenersi sono sanciti dall'art. 21 del d.lsg 58/98 il quale dice: Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
E' importante comprendere che queste disposizioni non sono mere indicazioni programmatiche, ma disposizioni vincolanti e stringenti. La CONSOB ha emanato un regolamento attuativo, avente forza di legge, che specifica nel dettaglio attraverso quali procedure questi principi devono essere applicati (maggiori dettagli: Operazioni finanziarie strampalate: cosa dice la legge?-http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=48955). Tra l'altro questo regolamento e' stato oggetto di una recente proposta di modifica (operativa, probabilmente, a partire dal 2004) che renderà ancora piu' stringenti questi principi.
Gia' da adesso, in parole semplici, la banca non puo' eseguire operazioni finanziarie che siano contrarie al profilo di rischio del cliente a meno che il cliente non abbia autorizzato espressamente a fare l'operazione pur avendo la banca indicato per iscritto che l'operazione e' inadeguata. Questa e' una garanzia molto forte per il cliente. La banca, inoltre, non puo' fare operazioni in conflitto di interesse con il cliente arrecando un danno economico, neppure se ha indicato per iscritto il fatto che l'operazione era in conflitto di interessi.
Una cosa molto importante da sapere e' che nella cause di risarcimento danni contro gli intermediari finanziari vige l'inversione dell'onere dalla prova. Spetta cioe' all'intermediario finanziario dimostrare di aver agito correttamente seguendo tutte le stringenti disposizioni previste dalla legge e non al cliente dimostrare che la banca non ha esercitato la necessaria diligenza e perizia.
Dal punto di vista legale, questo e' uno strumento molto forte nelle mani dei risparmiatori. Strumento del quale la maggioranza ignora l'esistenza.
In sintesi, ripetiamolo, e' possibile far causa alla banca in tutti quei casi nei quali la banca ha disposto operazioni contrarie al proprio profilo di rischio (quello che e' stato indicato nell'apposito documento o, in assenza di questo, che era desumibile dalle informazioni in possesso della banca) oppure in conflitto di interessi e che, per tale conflitto, hanno arrecato un danno economico che non si sarebbe verificato qualora l'operazione non fosse stata in conflitto di interessi.
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