Cara ADUC
approvazione assemblea condominiale senza millesimi
Domanda
24 febbraio 2018
Spett. le ADUC
vi scrivo per chiedervi consigli e articoli di legge (se esistono) che prevedono l'approvazione del consuntivo, spese come montaggio videocamere per la sicurezza, atti ingiuntivi verso condomini insolventi, rinnovo amministratore inerte e negligente, e ASSICURAZIONE CONDOMINIALE di cui siamo sprovvisti senza i millesimi necessari.
I millesimi non sono raggiunti in quanto la maggioranza degli immobili e dei millesimi è di proprietà di un unica società le cui proprietà sono pignorate dal tribunale in seguito a causa giudiziaria in atto.
Per tale ragione la SIVAG che è il custode giudiziario non ha il potere di delegare o partecipare alle assemblee, il tribunale in seguito a istanza presentata per ottenere delega non risponde da un anno. Per tale ragione si può approvare, vista la situazione "eccezionale" quanto previsto senza la maggioranza condominiale?
Grazie mille
Antonio, da Milano (MI)
vi scrivo per chiedervi consigli e articoli di legge (se esistono) che prevedono l'approvazione del consuntivo, spese come montaggio videocamere per la sicurezza, atti ingiuntivi verso condomini insolventi, rinnovo amministratore inerte e negligente, e ASSICURAZIONE CONDOMINIALE di cui siamo sprovvisti senza i millesimi necessari.
I millesimi non sono raggiunti in quanto la maggioranza degli immobili e dei millesimi è di proprietà di un unica società le cui proprietà sono pignorate dal tribunale in seguito a causa giudiziaria in atto.
Per tale ragione la SIVAG che è il custode giudiziario non ha il potere di delegare o partecipare alle assemblee, il tribunale in seguito a istanza presentata per ottenere delega non risponde da un anno. Per tale ragione si può approvare, vista la situazione "eccezionale" quanto previsto senza la maggioranza condominiale?
Grazie mille
Antonio, da Milano (MI)
Risposta ADUC
Al termine della gestione annuale l'amministratore è tenuto a rendere il conto della gestione.
In questo caso si parlerà di rendiconto consuntivo per indicare la valutazione finale delle spese effettuate e per verificare se quanto versato è sufficiente, insufficiente o addirittura sovrabbondante.
Entrambi i documenti sono atti che devono essere predisposti dall'amministratore e sottoposti all'assemblea di condominio per la loro approvazione.
Tale approvazione è da ritenersi valida:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi del valore dell'edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.La deliberazione è valida se è adottata dalla maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (cfr. art. 1136, 1° e secondo comma, c.c.);
b) in seconda convocazione, la assemblea è regolarmente costituita se sono presenti che rappresentino quantomeno un terzo del valore dell'edificio ed un terzo dei partecipanti al condominio (ossia 333 millesimi, cfr. art. 1136, c.c.). La delibera è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo dell'edificio.
Con questi millesimi dovrete fare i conti, non prima di aver convocato l'assemblea con preavviso di 5 giorni anche al custode giudiziario.
In questo caso si parlerà di rendiconto consuntivo per indicare la valutazione finale delle spese effettuate e per verificare se quanto versato è sufficiente, insufficiente o addirittura sovrabbondante.
Entrambi i documenti sono atti che devono essere predisposti dall'amministratore e sottoposti all'assemblea di condominio per la loro approvazione.
Tale approvazione è da ritenersi valida:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi del valore dell'edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.La deliberazione è valida se è adottata dalla maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (cfr. art. 1136, 1° e secondo comma, c.c.);
b) in seconda convocazione, la assemblea è regolarmente costituita se sono presenti che rappresentino quantomeno un terzo del valore dell'edificio ed un terzo dei partecipanti al condominio (ossia 333 millesimi, cfr. art. 1136, c.c.). La delibera è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo dell'edificio.
Con questi millesimi dovrete fare i conti, non prima di aver convocato l'assemblea con preavviso di 5 giorni anche al custode giudiziario.
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