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Annullamento bollette tariffa igiene ambientale

8 agosto 2009
Domanda 8 agosto 2009
CONSIDERATO che non si può ritenere valida l'istituzione e la regolamentazione della T.I.A. a partire dal 01/01/2004 avvenuta in virtù dell'Ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti della Regione Sicilia n.885 dell'8/8/2003, in quanto tale ordinanza è inefficace e/o invalida e va disapplicata perché:
. non istituisce il tributo tariffario ma si limita a dettare il modello di regolamento al fine dell'istituzione del tributo in sede locale;
. l'Ordinanza Ministeriale n.2983/1999, istitutiva dell'Ufficio del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, attribuisce al suddetto organo Commissariale solo una competenza di carattere emergenziale, al fine dell'esecuzione di determinati interventi tra i quali non è certamente ricompresa la materia tariffaria (concorde sul punto la Comm. Trib. Prov. di Enna, nonché il TAR di Palermo in due recenti sentenze - 2290/07 e 2295/07 - in cui viene chiaramente affermato che l'art.49 del d.lgs. 22/1997 non rientra tra le norme a cui è stato consentito di derogare al Commissario Straordinario);
VISTA la sentenza del C.G.A. 1/2009 del 15 gennaio 2009, depositata il 9 febbraio 2009, che di fatto preclude, anche in via provvisoria, la determinazione della TIA da parte delle Società d'Ambito, poiché mancano i regolamenti attuativi dell'art. 238 d. lgs. 152/06. Pertanto le società d'ambito, finché non sia stato emanato il predetto regolamento, non hanno il potere di determinazione della tariffa prevista dal citato art. 238, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai diversi comuni interessati.
PRESO ATTO che in conseguenza della sentenza del C.G.A. sopra scritta, vanno annullate le tariffe 2005, 2006, 2007, 2008 con conseguente reviviscenza delle tasse per la raccolta dei rifiuti anteriormente fissate dai comuni ricompresi nell'ATO TP/2;
VISTA la sentenza n. 6400/2006 del Consiglio di Stato, che ha confermato l'illegittimità di una delibera comunale di modifica delle tariffe RSU adottata dopo la scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di Previsione. Motivo per cui, a fronte della mancanza di una espressa delibera per la determinazione delle tariffe 2004 e 2005, nessuna variazione sulle tariffe può essere operata né tanto meno può essere variata tardivamente e quindi trova piena applicazione quanto disposto dall'art. 69 comma 1° del D. L.vo 507/1993.
CONSIDERATO QUANTO SOPRA risultano palesemente illegittime le richieste dell'ATO TP/2 Belice Ambiente S.p.A. di pagamento delle TIA e dei suoi conguagli, applicati arbitrariamente dal 2005 ad oggi, in quanto mai approvate nei termini di legge dall'unico organo comunale competente in materia di determinazione delle tariffe.
COSA FARE PER CHIEDERE IL RITIRO DELLE BOLLETTE E LA RESTITUZIONE DEL DENARO AI CITTADINI?
Vito, da Mazara Del Vallo (TP)

Risposta ADUC
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