Cara ADUC
Ancora l'equalizzatore fiscale sui Buoni Postali Fruttiferi
Domanda
6 febbraio 2007
Su buoni postali fruttiferi ordinari serie Q emessi a giugno 1988 a tutt'oggi non riscossi è applicabile la determinazione degli interessi e della ritenuta fiscale con l'applicazione del c.s. equalizzatore fiscale (art.13 D.L.46197) dalla data di emissione e fino al 31.12.2003 così come praticato dalle poste spa? Gli stessi buoni postali se riscossi il 30.06.1998 valevano molto di più che se riscossi il 1° luglio 1998.Sono retroattive le disposizioni del suddetto articolo di ben 10 anni e restano cmq valide fino all'abrogazione dell'equalizzatore fiscale? La tassazione e la capitalizzazione degli interessi non deve essere effettuata in base alla normativa vigente al momento del rimborso del buono?
Risposta ADUC
Tutti i Buoni Postali Fruttiferi emessi a partire dal 10 dicembre 1998 sono assoggettati all'imposta sostitutiva, comunemente detta "capital gain", di cui al Decreto Legislativo n. 461 del 21/11/1997 ed anche - se rimborsati dopo 18 o piu' mesi dalla loro sottoscrizione e fino al 31/12/2003, all'applicazione del cosidetto "equalizzatore fiscale" di cui all'art. 13 D. Lgs. 21/11/97 n. 461 come regolato dal D. M. Finanze 30/06/1998.
Pertanto, i BPF emessi prima del 10 dicembre 1998 non sono colpiti dall'equalizzatore. Per approfondimenti su un tema sconosciuto anche a molti del settore puo' contattare l'apposito ufficio delle Poste tramite l'indirizzo [email protected]
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Ha risposto Giuseppe D'Orta.
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Pertanto, i BPF emessi prima del 10 dicembre 1998 non sono colpiti dall'equalizzatore. Per approfondimenti su un tema sconosciuto anche a molti del settore puo' contattare l'apposito ufficio delle Poste tramite l'indirizzo [email protected]
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