Cara ADUC
Amministratore non risponde a richieste condomini
Domanda
20 dicembre 2017
Spettabile ADUC,
accade spesso, che l'amministratore del supercondominio di cui fa parte il mio fabbricato, non risponde alle mie richieste di informazioni/documentazione. So che per alcune categorie di richieste la risposta non è necessariamente dovuta, ma nello specifico vorrei sapere se le mie richieste sono legittime e soprattutto in quali tempi l'amministratore debba rispondere. Mi limito alla mia ultima richiesta effettuata la scorsa settimana, di mandarmi copia della polizza assicurativa e di spiegarmi l'importo di alcune spese di "invio sollecito" via AR, che mi sembrano molto elevate (24,40 euro). Voglio specificare che succede sempre e che le mie richieste le faccio via email. Vi ringrazio
Giuseppe, da Roma
accade spesso, che l'amministratore del supercondominio di cui fa parte il mio fabbricato, non risponde alle mie richieste di informazioni/documentazione. So che per alcune categorie di richieste la risposta non è necessariamente dovuta, ma nello specifico vorrei sapere se le mie richieste sono legittime e soprattutto in quali tempi l'amministratore debba rispondere. Mi limito alla mia ultima richiesta effettuata la scorsa settimana, di mandarmi copia della polizza assicurativa e di spiegarmi l'importo di alcune spese di "invio sollecito" via AR, che mi sembrano molto elevate (24,40 euro). Voglio specificare che succede sempre e che le mie richieste le faccio via email. Vi ringrazio
Giuseppe, da Roma
Risposta ADUC
L’amministratore, per adempiere al proprio incarico correttamente, non può esimersi dal documentare, in maniera precisa, le spese affrontate per il condominio.
Prima della riforma introdotta dalla L. 220/2012, in assenza di specifiche disposizioni di legge, già si riteneva che nel caso di prestazioni ricevute dal condominio ed effettuate da imprese o professionisti, l’amministratore dovesse avere buona cura di farsi rilasciare la relativa fattura o ricevuta fiscale, non solo perché, come tutti gli altri contribuenti, anche il condominio è passibile di sanzione pecuniaria nel caso in cui non sia in grado di esibire idoneo documento fiscale nel luogo della prestazione o nelle sue immediate vicinanze, ma principalmente per poter validamente dimostrare al condominio la spesa sostenuta e l’avvenuto pagamento.
La riforma introdotta dalla L. 220/2012 ha previsto espressamente, ora, a carico dell’amministratore l’obbligo di conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione, riferibile sia al rapporto con i condòmini, sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio (articolo 1130, n. 8), c.c.).
Inoltre, le nuove norme in materia di rendiconto annuale prevedono che l’amministratore è tenuto a conservare le scritture e i documenti giustificativi per dieci anni dalla data della relativa registrazione e che i condòmini hanno diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese (articolo 1130bis c.c.).
L’amministratore, inoltre, è tenuto a fornire al condòmino che ne faccia richiesta l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali ed alle eventuali liti in corso (articolo 1139, n. 9), c.c.).
Stando così i dettami della legge, Lei può pretendere i documenti che la riguardano, facendo formalmente presente all'amministratore i suoi obblighi con apposita diffida ad adempiere.
Prima della riforma introdotta dalla L. 220/2012, in assenza di specifiche disposizioni di legge, già si riteneva che nel caso di prestazioni ricevute dal condominio ed effettuate da imprese o professionisti, l’amministratore dovesse avere buona cura di farsi rilasciare la relativa fattura o ricevuta fiscale, non solo perché, come tutti gli altri contribuenti, anche il condominio è passibile di sanzione pecuniaria nel caso in cui non sia in grado di esibire idoneo documento fiscale nel luogo della prestazione o nelle sue immediate vicinanze, ma principalmente per poter validamente dimostrare al condominio la spesa sostenuta e l’avvenuto pagamento.
La riforma introdotta dalla L. 220/2012 ha previsto espressamente, ora, a carico dell’amministratore l’obbligo di conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione, riferibile sia al rapporto con i condòmini, sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio (articolo 1130, n. 8), c.c.).
Inoltre, le nuove norme in materia di rendiconto annuale prevedono che l’amministratore è tenuto a conservare le scritture e i documenti giustificativi per dieci anni dalla data della relativa registrazione e che i condòmini hanno diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese (articolo 1130bis c.c.).
L’amministratore, inoltre, è tenuto a fornire al condòmino che ne faccia richiesta l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali ed alle eventuali liti in corso (articolo 1139, n. 9), c.c.).
Stando così i dettami della legge, Lei può pretendere i documenti che la riguardano, facendo formalmente presente all'amministratore i suoi obblighi con apposita diffida ad adempiere.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti