Cara ADUC
Alcune Precisazioni che credo siano necessarie per capire la situazione
Domanda
9 gennaio 2009
Riguardo la mail che ho inviato qualche giorno fa, credo sia necessario che Vi descriva meglio la particolare situazione in cui io, Marcello Ibba e gli eredi di Ibba Pietro ci siamo ritrovati.
La modifica dell'art.2952, 2° comma del c.c., è datata 27 ottobre 2008, quindi posteriore alla data in cui noi Eredi Ibba Pietro abbiamo denunciato l'accaduto del 2 luglio 2007, ossia 7 agosto 2008.
Al momento della denuncia presso la filiale della Banca Findomestic, quindi il 7 agosto 2008, il codice civile prevedeva un solo anno come termine di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione.
Mi chiedo quindi se questa modifica dell'art.2952 2° comma del c.c datata 27 ottobre 2008 possa essere applicata a nostro favore o per cattivo tempismo siamo incredibilmente colpevoli di non aver aspettato ancora qualche mese per fare la denuncia. Ci dicono, a riguardo, che la modifica non è retroattiva, quindi non applicabile nella particolare nostra fattispecie. Vorrei capire se è veramente così.
Grazie
Marcello, da Quartu Sant'elena (CA)
La modifica dell'art.2952, 2° comma del c.c., è datata 27 ottobre 2008, quindi posteriore alla data in cui noi Eredi Ibba Pietro abbiamo denunciato l'accaduto del 2 luglio 2007, ossia 7 agosto 2008.
Al momento della denuncia presso la filiale della Banca Findomestic, quindi il 7 agosto 2008, il codice civile prevedeva un solo anno come termine di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione.
Mi chiedo quindi se questa modifica dell'art.2952 2° comma del c.c datata 27 ottobre 2008 possa essere applicata a nostro favore o per cattivo tempismo siamo incredibilmente colpevoli di non aver aspettato ancora qualche mese per fare la denuncia. Ci dicono, a riguardo, che la modifica non è retroattiva, quindi non applicabile nella particolare nostra fattispecie. Vorrei capire se è veramente così.
Grazie
Marcello, da Quartu Sant'elena (CA)
Risposta ADUC
crediamo che la modifica non si applichi al vostro caso. Cio' perche' al momento in cui era scaduto il termine annuale la nuova disposizione legislativa non era ancora in vigore.
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