Cara ADUC
Alberi invasivi e caduta pigne
Domanda
28 gennaio 2009
Ho un terrazzo a livello (1° piano) di circa 200 mq.confinante su due lati con due condomìni diversi. Il terrazzo è sovrastato da cipressi e pini piantati sui terreni dei due condomìni.
I cipressi, non potati da diversi anni nonostante mie ripetute richieste, sporgono con i rami sulla mia proprietà anche di due metri e i loro fusti si appoggiano addirittura alla vetrata divisoria tra le due proprietà. I pini, anch'essi non potati da anni, lasciano cadere le pigne dalla loro altezza di circa 15 metri con grave pericolo per chi sosta o transita sul mio terrazzo: tant'è che temiamo finanche di passare, limitandoci nel godimento della nostra proprietà. Finché proprietaria degli immobili è stata la BNL, le potature avvenivano regolarmente e così pure il distacco controllato delle pigne.
Da circa 5/6 anni gli appartamenti sono stati venduti a privati che, riuniti in condominio, fanno, come suol dirsi, orecchie da mercante alle mie sollecitazioni per (così mi è stato detto dagli amministratori) l'alto costo delle potature! Il 2 gennaio ho inviato agli amministratori lettera racc.r.r. Risposta verbale: aspetti e vedremo. Ma intanto le pigne continuano a cadere. Cosa poso fare per obbligarli ? Non amo le liti ma voglio riappropriarmi del mio diritto di fare giardinaggio, transitare e ospitare i nipotini in terrazza, senza ricevere in testa pigne, aghi di pino e di cipresso. Adire le vie legali significa aspettare chissà quanti anni per avere ragione dei miei diritti: è l'unica strada?
Grazie
Anna Maria, da Roma (RM)
I cipressi, non potati da diversi anni nonostante mie ripetute richieste, sporgono con i rami sulla mia proprietà anche di due metri e i loro fusti si appoggiano addirittura alla vetrata divisoria tra le due proprietà. I pini, anch'essi non potati da anni, lasciano cadere le pigne dalla loro altezza di circa 15 metri con grave pericolo per chi sosta o transita sul mio terrazzo: tant'è che temiamo finanche di passare, limitandoci nel godimento della nostra proprietà. Finché proprietaria degli immobili è stata la BNL, le potature avvenivano regolarmente e così pure il distacco controllato delle pigne.
Da circa 5/6 anni gli appartamenti sono stati venduti a privati che, riuniti in condominio, fanno, come suol dirsi, orecchie da mercante alle mie sollecitazioni per (così mi è stato detto dagli amministratori) l'alto costo delle potature! Il 2 gennaio ho inviato agli amministratori lettera racc.r.r. Risposta verbale: aspetti e vedremo. Ma intanto le pigne continuano a cadere. Cosa poso fare per obbligarli ? Non amo le liti ma voglio riappropriarmi del mio diritto di fare giardinaggio, transitare e ospitare i nipotini in terrazza, senza ricevere in testa pigne, aghi di pino e di cipresso. Adire le vie legali significa aspettare chissà quanti anni per avere ragione dei miei diritti: è l'unica strada?
Grazie
Anna Maria, da Roma (RM)
Risposta ADUC
questo l'articolo cui fare riferimento:
Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.
E' evidente che laddove non vi sia rispetto della legge, il contenzioso e' l'unica via alternativa.
----------------
Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.
E' evidente che laddove non vi sia rispetto della legge, il contenzioso e' l'unica via alternativa.
----------------
Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti