Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Agevolazioni "prima casa"

4 novembre 2015
Domanda 4 novembre 2015
Ho ricevuto notifica dall'agenzia delle entrate per il decadimento delle agevolazioni "prima casa" in quanto ho una casa in comune differente a distanza di 450 km avuta per metà in donazione e metà acquistata. Il motivo del decadimento è l'aver dichiarato il falso in merito al punto della "novità del godimento dell'agevolazione" in quanto dicono che ne ho gia usufruito per la metà dell'abitazione acquistata da mia sorella la quale l'aveva avuta in donazione. (donazione dello stesso immobile in parti uguali di un mezzo) io non ricordo affatto di aver usufruito di tale agevolazione nel 2003...Cmq sia non posso fare nulla per evitare di restituire tutta la somma beneficiata e gli interessi e le pene previste?
Se pure ne ho beneficiato è stato per la metà dell'immobile (valore di 11.000 euro circa), non posso, ora beneficiarne per un'altra metà? La casa che ho comprato è modestissima (50mq del valore di 140.000 euro circa) e perchè per motivo di lavoro ho dovuto trasferirmi a 450 km con una bimba di 8 anni all'epoca del rogito che è stato effettuato nel 1012 a distanza di 9 anni dall'altro...(in famiglia siamo solo io e mia figlia e un solo reddito). Per favore! Potete aiutarmi? Possibile che ora devo pagare quasi 6000 euro? (seimila)
Lucia, da Numana (AN)

Risposta ADUC
in punto di diritto ha ragione l'Agenzia delle Entrate. Il richiedente i benefici prima casa non puo' essere titolare -neppure in parte- di diritti di proprieta' relativamente ad abitazioni gia' precedentemente acquistate godendo di agevolazioni prima casa.
Diverso potrebbe essere il discorso sui tempi di accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha tre anni per accertare la decadenza dei benefici prima casa (verifichi se nel suo caso il termine di tre anni e' gia' decorso). L'agenzia delle entrate potra' fare accertamenti e verifiche entro tre anni dalla:
- registrazione dell'atto di compravendita nel caso di accertamento della veridicita' delle dichiarazioni fatte in tale sede (possesso dei requisiti necessari per godere dei benefici);
- decorrenza dei 18 mesi dall'acquisto in caso di accertamento della veridicita' della dichiarazione di trasferire -entro detto termine- la residenza nel comune ove si trova l'immobile (in questo caso il termine diventa, quindi, di quattro anni e mezzo);
- decorrenza dell'anno successivo alla vendita della casa nel caso di accertamento del rispetto del divieto di rivendita prima dei cinque anni. In questo caso, quindi, il termine diventa di quattro anni, poiche' va considerato anche l'anno di tempo entro il quale e' possibile mantenere i benefici riacquistando una prima casa (punto confermato dalla Cassazione con sentenze n. 28880/08 e n.3782/2011);
- data dell'evento che potrebbe rendere mendaci le dichiarazioni fatte all'atto della registrazione dell'atto. Per esempio, se si gode delle agevolazioni per un immobile in corso di costruzione -ovviamente promettendo di non rendere l'abitazione "di lusso"-, il termine per l'accertamento di tale dichiarazione parte dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.
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