Cara ADUC
AGCOM
Domanda
4 ottobre 2016
Spett.le ADUC,
si premette che a seguito di una mancata attivazione di una nuova linea telefonica, è stata esperito il tentativo di conciliazione obbligatorio con esito negativo. A seguito è stata inoltrata la richiesta di definizione all'AGCOM di Napoli a mezzo del GU14. La stessa inviava la relativa comunicazione dell'avvio del procedimento sia all'istante che al gestore con la data di udienza. Alla data convenuta l'istante presentandosi regolarmente dall'avvocato responsabile del procedimento veniva - ma solo in tale circostanza - informato dell'inammissibilità in quanto l'utenza appartiene al distretto di Catanzaro non vigendo, invece, la residenza dell'istante. Pertanto la responsabile redigeva apposita nota, con remissione dei termini, da poter essere dichiarata ammissibile al Co.Re.Com Calabria rinviando una nuova richiesta a mezzo del modulario GU14. Il Co.Re.Com. Calabria dichiarando ammissibile l'istanza ha già avviato l'iter comunicando i termini per presentare memorie ed ogni documentazione sia all'istante che al gestore; il termine perentorio è stato fissato per il 12 settembre scorso + ulteriori 10 giorni per ulteriori controdeduzioni. Fatta la debita premessa e considerato che la responsabile dell'AGCOM di Napoli aveva l'obbligo di comunicare l'improcedibilità e/o inammissibilità entro 10 giorni, ed atteso che comunque aveva avviato ugualmente l'iter relativo e tenuto conto che il Co.Re.Com. Calabria ha ritenuto procedibile l'istanza, si chiede: in capo al responsabile dell'AGCOM di Napoli possono ravvisarsi elementi risarcitori sia per aver riferito di tale improcedibilità soltanto alla data di udienza e quindi dopo circa 3 mesi dalla richiesta, sia, anche, nel caso in cui il Co.Re.Com. Calabria avesse rigettato l'istanza per i termini decorsi ?. Nella fattispecie torna utile allegare un Vs. articolo. Si porge molto cordialmente.
Antonio, da Santa Maria Capua Vetere (CE)
si premette che a seguito di una mancata attivazione di una nuova linea telefonica, è stata esperito il tentativo di conciliazione obbligatorio con esito negativo. A seguito è stata inoltrata la richiesta di definizione all'AGCOM di Napoli a mezzo del GU14. La stessa inviava la relativa comunicazione dell'avvio del procedimento sia all'istante che al gestore con la data di udienza. Alla data convenuta l'istante presentandosi regolarmente dall'avvocato responsabile del procedimento veniva - ma solo in tale circostanza - informato dell'inammissibilità in quanto l'utenza appartiene al distretto di Catanzaro non vigendo, invece, la residenza dell'istante. Pertanto la responsabile redigeva apposita nota, con remissione dei termini, da poter essere dichiarata ammissibile al Co.Re.Com Calabria rinviando una nuova richiesta a mezzo del modulario GU14. Il Co.Re.Com. Calabria dichiarando ammissibile l'istanza ha già avviato l'iter comunicando i termini per presentare memorie ed ogni documentazione sia all'istante che al gestore; il termine perentorio è stato fissato per il 12 settembre scorso + ulteriori 10 giorni per ulteriori controdeduzioni. Fatta la debita premessa e considerato che la responsabile dell'AGCOM di Napoli aveva l'obbligo di comunicare l'improcedibilità e/o inammissibilità entro 10 giorni, ed atteso che comunque aveva avviato ugualmente l'iter relativo e tenuto conto che il Co.Re.Com. Calabria ha ritenuto procedibile l'istanza, si chiede: in capo al responsabile dell'AGCOM di Napoli possono ravvisarsi elementi risarcitori sia per aver riferito di tale improcedibilità soltanto alla data di udienza e quindi dopo circa 3 mesi dalla richiesta, sia, anche, nel caso in cui il Co.Re.Com. Calabria avesse rigettato l'istanza per i termini decorsi ?. Nella fattispecie torna utile allegare un Vs. articolo. Si porge molto cordialmente.
Antonio, da Santa Maria Capua Vetere (CE)
Risposta ADUC
si', ma lei dovrà dimostrare al centesimo il danno che le è derivato a causa dell'incertezza causata dal ritardo. In breve, non potrà chiedere i danni direttamente causati dal ritardo, ma solo i danni causati dall'incertezza sui tempi nell'organizzazione della sua vita privata (cd. interesse negativo). Ad esempio, se in attesa della procedura, ha dovuto necessariamente rinviare altre scadenze o programmi.
Le diciamo subito che dimostrare quel danno è assai difficile per un privato. Piu' facile forse per un'azienda, la cui vita è tutta fatta di scadenze e programmazione, ma comunque una prova difficile nel caso di controversie telefoniche come il suo.
Le diciamo subito che dimostrare quel danno è assai difficile per un privato. Piu' facile forse per un'azienda, la cui vita è tutta fatta di scadenze e programmazione, ma comunque una prova difficile nel caso di controversie telefoniche come il suo.
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