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Cara ADUC

Acquisto telefonico di obbligazioni

11 luglio 2005
Domanda 11 luglio 2005
Questi sono gli sviluppi di una vostro recente articolo. La Banca di Roma dovra' restituire a una famiglia barese le somme che investite per acquistare titoli obbligazionari bond Argentina. Lo ha stabilito la seconda sezione civile del tribunale di Bari che ha rigettato il ricorso presentato dalla Banca stessa contro il decreto ingiuntivo per 201.418,18 euro che il giudice civile nell'ottobre scorso aveva emesso nei confronti dell'istituto di credito. Il tribunale ha accolto la tesi sostenuta in giudizio dal legale della famiglia barese ed ha riconosciuto la nullita' degli ordini di acquisto di bond argentina che erano stati fatti per telefono. Si trattava di operazioni fatte su mercati non regolamentati, per cui era necessario l'ordine o l'autorizzazione preventiva del cliente per iscritto; questo tipo di procedura era richiesta poiche' si trattava di operazioni fatte su mercati non soggetti a controllo Consob. Nella sentenza il tribunale ha rilevato che, secondo quanto disposto anche dal codice civile "l'atto non autorizzato, eccedendo i limiti fissati nel mandato, resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica". Nello specifico i giudici hanno affermato "si deve ritenere che la banca, non avendo rispettato lo specifico requisito di forma abbia commesso un abuso del mandato gestorio". Inoltre, - secondo il legale della famiglia - nel contratto e' stata "completamente ed apertamente violata" la normativa vigente in materia che "stabilisce precisi obblighi sia di proposta degli investimenti che di comportamento a carico degli intermediari finanziari, a tutela della trasparenza e dell' integrita' del risparmio". "Queste norme imperative poste a tutela dell' ordine pubblico economico - ha sostenuto ancora il legale - sono state violate e la violazione determina la prevista nullita' del contratto". Il tribunale ha accolto le tesi dell'avvocato della famiglia ed ha respinto il ricorso che la Banca di Roma aveva presentato contro il decreto, affermando che vi erano i presupposti per la sua emanazione ed ha riconosciuto il diritto dei clienti alla restituzione delle somme, oltre agli interessi, che la banca ha impiegato nell'acquisto di titoli obbligazionari bond argentina senza ordine scritto. Io, come la sopra citata famiglia barese, ho acquistato per telefono i famigerati Bond senza sottoscrivere alcunche'. Da quel che ho capito la sentenza sostiene che se l'acquisto avviene in un mercato regolamentato necessita di rispettare le norme vigenti (sottoscrizione del prospetto informativo sui rischi dell'investimento) se invece avviene in un mercato non regolamentato, come nel caso della maggioranza dei bond argentini, l'ordine telefonico non e valido. Quanto meno, secondo il mio parere, il cliente ha il diritto di sapere che agisce in un mercato non regolamentato e che, cosi facendo rinuncia alle tutele previste dalle norme vigenti. Desidererei un Vostro parere a proposito.
Andrea, da Bolzano

Risposta ADUC
Come putroppo spesso accade, simili articoli offrono una notizia ma la riportano male. L'ordine di acquisto e' sempre necessario, si tratti di titoli quotati o meno. Se l'acquisto avviene telefonicamente occorre che il contratto originario o una sua successiva integrazione preveda una simile modalita' ed occorre la registrazione della telefonata da parte della banca, che poi deve archiviarla per un minimo di due anni. Se ci sono avvertenze particolari (inadeguatezza, contropartita diretta, conflitto di interessi) la banca deve comunicarle al cliente anche nel caso di acquisto telefonico. Insomma, il contratto concluso al telefono deve seguire le stesse regole dei contratti conclusi per iscritto. Puo' inviarci la documentazione per un parere seguendo le istruzioni (valide per qualsiasi genere di bond) della pagina clicca qui
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Ha risposto Giuseppe D'Orta.
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