Cara ADUC
Acquisto immobile, adeguamento costi di costruzione
Domanda
27 gennaio 2009
Buongiorno,
vorrei sapere la Vs. opinione riguardo ad una clausola che l'impresa da cui sto comprando casa ha inserito nella bozza del preliminare d'acquisto.
Di seguito testualmente quanto è riportato:
"Variabilità del prezzo: Il prezzo sopra pattuito si intende fisso ed invariabile, salvo cause indipendenti dalla volontà delle parti che possano incidere positivamente o negativamente. L'eventuale variazione sarà applicata a far data dal 14/01/09, sarà calcolata (solo sullo scoperto di prezzo nel momento dell'intervenuta variazione) applicando gli indici pubblicati dall'Istat per "Costo vita" e "Fabbricati residenziali" e sarà applicata con una franchigia dell'1% (unopercento); cioè fino all'1% in più o in meno non si procederà al conguaglio."
Vorrei precisare che la data di consegna è prevista per il 31/12/2010.
Vi sembra un comportamento corretto o perlomeno onesto?
Grazie
Luca, da Verano Brianza (MI)
vorrei sapere la Vs. opinione riguardo ad una clausola che l'impresa da cui sto comprando casa ha inserito nella bozza del preliminare d'acquisto.
Di seguito testualmente quanto è riportato:
"Variabilità del prezzo: Il prezzo sopra pattuito si intende fisso ed invariabile, salvo cause indipendenti dalla volontà delle parti che possano incidere positivamente o negativamente. L'eventuale variazione sarà applicata a far data dal 14/01/09, sarà calcolata (solo sullo scoperto di prezzo nel momento dell'intervenuta variazione) applicando gli indici pubblicati dall'Istat per "Costo vita" e "Fabbricati residenziali" e sarà applicata con una franchigia dell'1% (unopercento); cioè fino all'1% in più o in meno non si procederà al conguaglio."
Vorrei precisare che la data di consegna è prevista per il 31/12/2010.
Vi sembra un comportamento corretto o perlomeno onesto?
Grazie
Luca, da Verano Brianza (MI)
Risposta ADUC
in linea generale, le parti sono libere di pattuire le condizioni dell'accordo. Riteniamo che cio' valga anche in questo caso. Ad ogni modo, il codice del consumo, all'art. 33 comma 2, prevede una serie di clausole che si presumono vessatorie e come tali inefficaci:
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Se del caso, faccia valere quanto stabilito dalla norma, tramite una lettera raccomandata A/R di diffida:
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