Cara ADUC
Acquisto Garage
Domanda
13 ottobre 2016
Buonasera. Ho intenzione di acquistare un garage (15 mq) a circa 500 metri da casa mia, essendone sprovvista.Si può considerare il garage come pertinenza della mia abitazione principale e pertanto godere delle agevolazioni fiscali? Grazie come sempre per il vs. prezioso aiuto.
Sandro, da Mogliano Veneto (VE)
Sandro, da Mogliano Veneto (VE)
Risposta ADUC
purtroppo la risposta alla Sua domanda è no.
Le pertinenze, disciplinate dall'art. 817 cc, sono beni accessori direttamente collegati con un immobile.
La distanza, quindi, tra i due beni implica l'impossibilità di parlare di pertinenze.
Sui garage siti distanti, anche se di poco, dall'abitazione principale si è espressa la La CTR Liguria con la sentenza del 7.4.2014 n. 643/1/14 afferma che nel caso in cui un garage sia troppo lontano dall’immobile principale non sussiste il vincolo di pertinenzialità, di cui all’art. 817 del codice civile, di conseguenza al soggetto acquirente non spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta (iva o imposte d’atto) per gli immobili pertinenziali ad immobili abitativi, ma gli stessi debbono essere tassati quali immobili strumentali a se stanti.
Per completezza occorre precisare che nessuna Commissione Tributaria e neanche l'Agenzia delle Entrate si è mai espressa indicando dei parametri oggettivi utili all’individuazione della condizione in commento, lasciando quindi di fatto al “libero arbitrio” dei singolo ufficio la decisione se un immobile può assumere o meno la qualifica di immobile pertinenziale.
Il nostro consiglio, quindi, è quello di verificare direttamente con l'Agenzia delle Entrate.
Le pertinenze, disciplinate dall'art. 817 cc, sono beni accessori direttamente collegati con un immobile.
La distanza, quindi, tra i due beni implica l'impossibilità di parlare di pertinenze.
Sui garage siti distanti, anche se di poco, dall'abitazione principale si è espressa la La CTR Liguria con la sentenza del 7.4.2014 n. 643/1/14 afferma che nel caso in cui un garage sia troppo lontano dall’immobile principale non sussiste il vincolo di pertinenzialità, di cui all’art. 817 del codice civile, di conseguenza al soggetto acquirente non spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta (iva o imposte d’atto) per gli immobili pertinenziali ad immobili abitativi, ma gli stessi debbono essere tassati quali immobili strumentali a se stanti.
Per completezza occorre precisare che nessuna Commissione Tributaria e neanche l'Agenzia delle Entrate si è mai espressa indicando dei parametri oggettivi utili all’individuazione della condizione in commento, lasciando quindi di fatto al “libero arbitrio” dei singolo ufficio la decisione se un immobile può assumere o meno la qualifica di immobile pertinenziale.
Il nostro consiglio, quindi, è quello di verificare direttamente con l'Agenzia delle Entrate.
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